Cassazione Penale, Sentenza n. 00842/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza GIP Trib. La Spezia 21/08/2025). Il ricorrente censura la valutazione della gravità indiziaria (violazione art. 273 c.p.p.), la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il travisamento degli elementi indiziari (anche alla luce delle dichiarazioni del fratello e indagini tecniche che avrebbero sostenuto un'alternativa interpretativa circa la presenza sul luogo), e la scelta della misura detentiva di massima afflittività senza aver adeguatamente valutato misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte respinge il ricorso e conferma la decisione del Tribunale di Genova: riconosce che il giudice di merito ha analizzato in modo congruo e logico gli elementi indiziari (dati digitali, tracciamento cellulare, corrispondenze di date/orari/luoghi, alibi ritenuto contraddetto, assenza di traffico telefonico nei momenti della rapina) e ha motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, organizzazione dei fatti, recidiva specifica). Ritenute inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione di merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali; si dispone la comunicazione della sentenza al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Definisce la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per la misura cautelare; la Corte interpreta che il controllo di legittimità può censurare la motivazione solo in caso di mancanza o manifesta illogicità, non sostituendosi al giudice di merito nella rivalutazione degli indizi.
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la concreta ed attuale esigenza di prevenire la reiterazione criminosa.
Stabilisce che la custodia in carcere è misura estrema e residuale; la Corte rileva che il Tribunale ha spiegato perché le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) erano inadeguate, considerando la spinta criminosa e la recidiva specifica.
Norma processuale richiamata come base formale per il ricorso avverso il provvedimento; qui usata nel quadro procedurale dell'impugnazione.
Richiamato nel contesto del perimetro valutativo della motivazione e dei requisiti formali del provvedimento impugnato; la Corte sottolinea che il riesame ha già trattato le questioni di merito.
Richiamato come modello strutturale per la motivazione delle decisioni (adattato alle pronunce cautelari fondate su indizi); la Corte afferma che la motivazione del tribunale del riesame deve conformarsi ai criteri di logicità e completezza.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte applica l'art. 616 disponendo la condanna del ricorrente.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione della sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto; la Corte ordina la comunicazione come disposto.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino); altre pronunce citate
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli); Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana); Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025 (Amato) e altra giurisprudenza
Giurisprudenza consolidata secondo cui la Corte di legittimità, nel sindacare provvedimenti cautelari, verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente argomentato la gravità del quadro indiziario secondo canoni di logicità e diritto; non è consentita una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle fonti a mero titolo di diversa valutazione di merito.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali, le censure sulla gravità indiziaria sono ammissibili solo se dimostrano mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti.
- La custodia in carcere è misura residuale (art. 275 c.p.p.) ma può essere confermata se il giudice motiva in modo concreto perché le misure meno afflittive non sono idonee (es. pericolo reale di reiterazione, organizzazione delinquenziale, recidiva).
- Elementi quali tracciamento cellulare, corrispondenza di date/luoghi/orari, uso di vetture strumentali, alibi falliti e temporanee interruzioni del traffico telefonico sono ritenuti indizi significativi e possono giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
- Le doglianze difensive basate su interpretazioni alternative degli stessi elementi probatori difficilmente avranno successo in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e priva di contraddizioni manifeste.
- Per impugnare con esito favorevole una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto specifici o che la motivazione sia manifestamente priva di logica o omissiva nei punti essenziali.
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