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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28057/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un credito risarcitorio riconosciuto da una precedente sentenza nei confronti di un consorzio, in relazione all'irreversibile trasformazione di suoli occupati per la realizzazione di opere infrastrutturali. Rimasto infruttuoso il precetto, i creditori hanno pignorato somme dovute al consorzio da più soggetti, tra cui la Regione Campania. Poiché la Regione non aveva reso la dichiarazione di terzo, è stato introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel quale i creditori sostenevano che, per effetto della disciplina sul trasferimento delle opere e del subentro nei rapporti connessi, la Regione fosse tenuta direttamente alla definizione del contenzioso e al soddisfacimento del credito. La Corte d'appello ha però ritenuto nuova, e comunque non ammissibile e non provata, la domanda volta a far valere un obbligo diretto della Regione; ha inoltre escluso che la mancata comparizione all'interrogatorio formale valesse come confessione in assenza di altri elementi probatori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e delle norme speciali sul trasferimento delle opere, sostenendo che la domanda non fosse nuova e che la Regione fosse obbligata per legge; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della disciplina speciale, censurando il rigetto per difetto di prova e sostenendo che la legge implicasse ex se il subentro della Regione; 3) violazione dell'art. 232 c.p.c., lamentando che la mancata risposta all'interrogatorio formale dovesse essere valorizzata come ammissione e che alcuni capitoli di interrogatorio fossero stati illegittimamente esclusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo disciplinato ratione temporis dagli artt. 548 e 549 c.p.c., l'accertamento del credito verso il terzo dovesse poggiare su prova adeguata del rapporto dedotto. Ha considerato corretta la decisione di merito che aveva escluso la prova del subentro della Regione, osservando che la normativa invocata non produce un trasferimento automatico, ma richiede previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere. Ne consegue che la prova dell'avvenuto trasferimento deve risultare da tali atti, non essendo sufficiente il solo richiamo alla norma. Quanto all'art. 232 c.p.c., la Corte ha ribadito che la mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione, ma attribuisce al giudice soltanto una facoltà valutativa, da esercitare in presenza di altri elementi di prova, qui mancanti. La doglianza sulla selezione dei capitoli di interrogatorio è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non ne avevano trascritto e illustrato il contenuto. L'esame del primo motivo è stato assorbito per irrilevanza, poiché anche un suo eventuale accoglimento non avrebbe mutato l'esito finale, essendo comunque infondata la tesi sostanziale del subentro automatico della Regione.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    Nel testo previgente alla riforma del 2012, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è un ordinario giudizio di cognizione piena, funzionalmente collegato all'esecuzione, ma non limitato ad essa.

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ratione temporis applicabile al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma attribuisce al giudice una facoltà di ritenere ammessi i fatti, da valutare insieme agli altri elementi di prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione o novità della domanda; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione della prova e all'allegazione dei fatti; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sul difetto di prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito.

  • art. 22 del d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995

    Il subentro degli enti destinatari nei rapporti connessi alle opere non è automatico, ma è subordinato a previa rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna.

  • art. 2, comma 2, della l. n. 144/1999

    Richiamato dai ricorrenti nell'argomentazione sul trasferimento e subentro nei rapporti; non ritenuto idoneo a fondare il trasferimento automatico dedotto.

  • art. 1 del d.lgs. n. 354/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro normativo sul trasferimento delle funzioni e delle opere.

  • artt. 80 e 81 della l. n. 219/1981

    Richiamati dai ricorrenti come base normativa della pretesa sostanziale relativa agli interventi per la ricostruzione post-sisma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per giustificare la lettura del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in chiave di economia e celerità processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la parte creditrice deve provare in modo specifico l'esistenza del credito del debitore verso il terzo pignorato; non basta un mero richiamo alla disciplina normativa che regola il rapporto sottostante.
  • Quando la legge prevede il subentro di un ente in rapporti inerenti a opere pubbliche o interventi straordinari, il trasferimento non è presunto in via automatica, ma va dimostrato attraverso gli atti richiesti dalla disciplina speciale, come rendicontazione, catalogazione, stato di consistenza e formale consegna.
  • La mancata comparizione o risposta all'interrogatorio formale non equivale automaticamente a confessione: il giudice può considerare ammessi i fatti solo se tale comportamento sia corroborato da altri elementi probatori.
  • La censura per erronea mancata ammissione o valutazione di capitoli di interrogatorio richiede specifica trascrizione e illustrazione del loro contenuto, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel processo di accertamento dell'obbligo del terzo, le questioni sulla novità della domanda restano recessive se, comunque, la pretesa sostanziale non è supportata da prova idonea e la decisione di merito risulta corretta sul punto dirimente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di accertamento dell'obbligo del terzoProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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