Cassazione Penale, Sentenza n. 8534/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del processo solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione e che la mancata partecipazione al processo sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza. Deduce, in particolare, che la nomina iniziale di un difensore di fiducia (poi dimissionario), la dichiarazione di domicilio non contenevano elementi idonei a provare la "vocatio in iudicium", che mancano attestazioni della notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) e che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. al difensore era inesatta perché il difensore aveva già rinunciato al mandato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma rimettendo gli atti per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno deciso che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente le ragioni per ritenere che il Fersi avesse effettiva conoscenza del processo, nonostante la dichiarazione di domicilio e la nomina iniziale del difensore e la successiva rinuncia di quest'ultimo; hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite sul principio che solo la conoscenza effettiva, ossia la vocatio in iudicium contenente accusa, giorno e luogo, legittima il processo in assenza. Pertanto la questione va riesaminata alla luce di tali criteri per verificare se l'assenza sia stata incolpevole.
Norme richiamate
Rimedio rescissorio a favore del soggetto condannato in assenza quando la condanna derivi da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
Tipizza situazioni (es. elezione di domicilio, nomina di difensore) che possono, se ricorrono correttamente, giustificare la certezza della conoscenza della vocatio; tuttavia tali fattispecie non sono presunzioni automatiche e richiedono valutazione concreta della effettiva conoscenza
art. 420-quater cod. proc. pen.
Dispone che il giudice, se non ha la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, deve disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; conferma la centralità della certezza della conoscenza
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica a difensore d'ufficio quando l'imputato è irreperibile; tale notifica può essere valida ma non prevale necessariamente sul dato sostanziale della mancanza di conoscenza effettiva se, ad esempio, il difensore aveva rinunciato o l'imputato non è stato concretamente informato
Avviso di conclusione indagini: la sua esistenza non sostituisce la necessità della "vocatio in iudicium" come prova di conoscenza effettiva dell'accusa e dell'udienza
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità del provvedimento impugnato (richiamato nel quadro della censura di legittimità)
Riforma del processo in assenza che ha abrogato il giudizio contumaciale e ha introdotto il meccanismo degli strumenti (art. 420-bis, ss.) per garantire la conoscenza effettiva dell'imputato
Massime di principio
- Il processo in assenza è legittimo solo se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva della "vocatio in iudicium" (provvedimento formale con accusa, data e luogo); notifiche tecniche o avvisi preliminari non sono sufficienti di per sé.
- La dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia possono integrare prova di conoscenza solo se, nella vicenda concreta, risulta che tali scelte hanno consentito una comunicazione effettiva dell'atto; la mera formalità iniziale non basta se poi il difensore rinuncia e non vi è evidenza che l'imputato sia stato informato della prosecuzione
- La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. al difensore è valida ma non è automaticamente probatoria della conoscenza: se il difensore aveva già rinunciato o l'imputato era irreperibile la notifica non esclude la possibilità che l'assenza sia incolpevole
- In sede di rescissione il giudice deve valutare concretamente tutti i comportamenti e gli atti processuali senza ricorrere a presunzioni: è necessario accertare se l'assenza sia stata dovuta a scelta volontaria o a mancanza non imputabile all'imputato
- La mancanza di motivazione adeguata da parte del giudice di merito sulla effettiva conoscenza costituisce motivo di annullamento e rinvio: il giudice deve spiegare perché ritiene ricorrere la conoscenza effettiva anche alla luce delle comunicazioni, delle rinunce difensive e delle modalità di notifica
- Se il domicilio eletto è stato posto come idoneo (es. perché l'imputato vi era ristretto agli arresti domiciliari) e vi sono notifiche andate a buon fine, ciò rafforza l'adeguatezza del domicilio; viceversa l'irregolarità o l'inefficacia delle comunicazioni indebolisce la tesi della conoscenza effettiva
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