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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8534/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del processo solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione e che la mancata partecipazione al processo sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza. Deduce, in particolare, che la nomina iniziale di un difensore di fiducia (poi dimissionario), la dichiarazione di domicilio non contenevano elementi idonei a provare la "vocatio in iudicium", che mancano attestazioni della notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) e che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. al difensore era inesatta perché il difensore aveva già rinunciato al mandato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma rimettendo gli atti per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno deciso che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente le ragioni per ritenere che il Fersi avesse effettiva conoscenza del processo, nonostante la dichiarazione di domicilio e la nomina iniziale del difensore e la successiva rinuncia di quest'ultimo; hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite sul principio che solo la conoscenza effettiva, ossia la vocatio in iudicium contenente accusa, giorno e luogo, legittima il processo in assenza. Pertanto la questione va riesaminata alla luce di tali criteri per verificare se l'assenza sia stata incolpevole.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimedio rescissorio a favore del soggetto condannato in assenza quando la condanna derivi da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Tipizza situazioni (es. elezione di domicilio, nomina di difensore) che possono, se ricorrono correttamente, giustificare la certezza della conoscenza della vocatio; tuttavia tali fattispecie non sono presunzioni automatiche e richiedono valutazione concreta della effettiva conoscenza

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Dispone che il giudice, se non ha la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, deve disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria; conferma la centralità della certezza della conoscenza

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notifica a difensore d'ufficio quando l'imputato è irreperibile; tale notifica può essere valida ma non prevale necessariamente sul dato sostanziale della mancanza di conoscenza effettiva se, ad esempio, il difensore aveva rinunciato o l'imputato non è stato concretamente informato

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Avviso di conclusione indagini: la sua esistenza non sostituisce la necessità della "vocatio in iudicium" come prova di conoscenza effettiva dell'accusa e dell'udienza

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità del provvedimento impugnato (richiamato nel quadro della censura di legittimità)

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Riforma del processo in assenza che ha abrogato il giudizio contumaciale e ha introdotto il meccanismo degli strumenti (art. 420-bis, ss.) per garantire la conoscenza effettiva dell'imputato

Massime di principio

  • Il processo in assenza è legittimo solo se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva della "vocatio in iudicium" (provvedimento formale con accusa, data e luogo); notifiche tecniche o avvisi preliminari non sono sufficienti di per sé.
  • La dichiarazione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia possono integrare prova di conoscenza solo se, nella vicenda concreta, risulta che tali scelte hanno consentito una comunicazione effettiva dell'atto; la mera formalità iniziale non basta se poi il difensore rinuncia e non vi è evidenza che l'imputato sia stato informato della prosecuzione
  • La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. al difensore è valida ma non è automaticamente probatoria della conoscenza: se il difensore aveva già rinunciato o l'imputato era irreperibile la notifica non esclude la possibilità che l'assenza sia incolpevole
  • In sede di rescissione il giudice deve valutare concretamente tutti i comportamenti e gli atti processuali senza ricorrere a presunzioni: è necessario accertare se l'assenza sia stata dovuta a scelta volontaria o a mancanza non imputabile all'imputato
  • La mancanza di motivazione adeguata da parte del giudice di merito sulla effettiva conoscenza costituisce motivo di annullamento e rinvio: il giudice deve spiegare perché ritiene ricorrere la conoscenza effettiva anche alla luce delle comunicazioni, delle rinunce difensive e delle modalità di notifica
  • Se il domicilio eletto è stato posto come idoneo (es. perché l'imputato vi era ristretto agli arresti domiciliari) e vi sono notifiche andate a buon fine, ciò rafforza l'adeguatezza del domicilio; viceversa l'irregolarità o l'inefficacia delle comunicazioni indebolisce la tesi della conoscenza effettiva

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