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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14001/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna per un furto consumato e per lesioni personali aggravate. In ricorso deduceva, in sintesi, che il fatto sub capo A dovesse essere derubricato da furto consumato a furto tentato e che il fatto sub capo B dovesse essere riqualificato da lesioni personali a percosse. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici ritenuti corretti, sicché il ricorso non introduceva questioni nuove o decisive.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto, nella forma già riqualificata dal Tribunale e confermata in appello.

  • artt. 582, 585, 576 e 61 n.2 c.p.

    Richiamati come base normativa della contestazione per lesioni personali aggravate, confermata dalla Corte di appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già affrontate e disattese in modo adeguato e giuridicamente corretto dal giudice di merito, senza offrire argomenti nuovi idonei a scalfire la motivazione impugnata.
  • La richiesta di derubricazione del fatto in un reato meno grave o in un tentativo, se fondata sui medesimi profili già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso se la motivazione della sentenza impugnata resiste alle critiche proposte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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