Ordinanza n. 228/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato pratica -OMISSIS- emesso dalla Prefettura U.T.G. di Pistoia in data 13 gennaio 2026 notificato al ricorrente a mezzo pec presso il difensore in pari data, che si produce unitamente alla PEC della Prefettura di Pistoia; - e di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, per parere ostativo dello Sportello di Pistoia (Ispettorato Territoriale del lavoro), nonché per scadenza del visto e per carenza di interesse del datore di lavoro e del lavoratore manifestata tra la data di ingresso nel territorio nazionale (13 ottobre 2023) e la data del 10 luglio 2025, quando il difensore del ricorrente ha chiesto la convocazione in Prefettura, la quale ha ritenuto irricevibile la richiesta di convocazione anche per la scadenza del visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Pistoia che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il provvedimento era motivato dal parere ostativo dello Sportello di Pistoia dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dalla scadenza del visto e dalla ritenuta carenza di interesse del datore di lavoro e del lavoratore, manifestatasi tra l'ingresso del ricorrente in Italia e la successiva richiesta di convocazione in Prefettura. La Prefettura aveva inoltre ritenuto irricevibile la richiesta di convocazione anche in ragione della scadenza del visto. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare della sua efficacia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia del decreto di revoca del nulla osta, consentendo al ricorrente di permanere sul territorio dello Stato e di svolgere attività lavorativa in Italia nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto che le questioni giuridiche e la ricostruzione della vicenda fattuale e procedimentale richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Nella comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla permanenza in Italia, anche alla luce della documentazione medica prodotta, rilevando che non emergevano profili di pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 15 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento impugnato, in attesa della definizione del giudizio di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia richiede un approfondimento della ricostruzione fattuale e procedimentale riservato alla fase di merito, il giudice può sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto ove la comparazione degli interessi evidenzi la prevalenza dell'interesse del privato alla conservazione della situazione di fatto nelle more del giudizio.
- Nella comparazione cautelare relativa a un provvedimento che incide sulla permanenza e sull'attività lavorativa di uno straniero, assumono rilievo la documentazione medica prodotta e l'assenza di elementi di pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico.
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