Cassazione Penale, Ordinanza n. 28334/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata resa dalla Corte di appello all'esito di un concordato sulla pena in appello, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., con riforma limitata al trattamento sanzionatorio della decisione di condanna di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un deficit assoluto di motivazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non aveva argomentato sulla eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio. La doglianza era quindi diretta a contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento nonostante il concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha ritenuto che, in presenza di rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice di appello resta limitata ai motivi non rinunciati e a quelli non concordati, con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità rispetto a questioni alle quali la parte ha rinunciato. Nel caso concreto, erano rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi sul trattamento sanzionatorio, ma la pena concordata non presentava profili di illegalità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello sulla pena, con rinuncia agli altri motivi, determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di devolvere questioni rinunciate, con effetti anche sul ricorso per cassazione.
La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi; se il concordato implica una nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena concordata.
La censura difensiva invocava la mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento; la Corte ha però ritenuto preclusa la deduzione, per effetto della rinuncia intervenuta nel concordato.
È stata applicata la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato fuori dei casi previsti dalla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato come disposizione che disciplina le forme della richiesta delle parti per il concordato in appello.
art. 186 della sentenza Corte cost. 186/2000
Viene richiamato per il principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello sulla pena, la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale ampia, idonea a impedire la cognizione del giudice di appello sulle questioni rinunciate e, per riflesso, anche la loro riproposizione in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni coperte da rinuncia nell'ambito del patteggiamento di secondo grado, anche se si tratta di questioni rilevabili d'ufficio, salvo che la decisione concordata presenti profili di illegalità.
- La verifica ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente invocata in cassazione per superare gli effetti preclusivi derivanti da un concordato sulla pena validamente perfezionato, se la parte ha rinunciato ai relativi motivi.
- Quando il trattamento sanzionatorio concordato è conforme a legge e non sono dedotti vizi di illegalità della pena, la censura limitata alla motivazione sul proscioglimento non è scrutinabile in sede di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →