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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23875/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

CENTULANI chiedeva lo scomputo dal cumulo di pena del periodo di 52 giorni di detenzione scontati presso il centro di detenzione nicaraguense "El Chipotle" (dal 4/05/2016 al 25/06/2016), sostenendo che la detenzione fosse riconducibile alla segnalazione INTERPOL collegata al provvedimento italiano di esecuzione di pene concorrenti n. 508/2015. Il Tribunale di Ravenna rigettò l'istanza ritenendo che l'arresto fosse avvenuto per violazioni della normativa sull'immigrazione e per contatti con soggetti "non raccomandabili", e non per effetto della segnalazione INTERPOL riferibile all'ordine di esecuzione italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato e acquisito chiarimenti rispetto a documenti rilevanti (in particolare una nota dell'Ambasciata d'Italia a Managua dell'11/01/2022 che attestava l'arresto per espulsione dal Costa Rica a seguito di segnalazione INTERPOL) e che sussisteva un contrasto non risolto con altre note del 2016. Per tali ragioni la motivazione del provvedimento era carente e il giudice del rinvio dovrà esercitare i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p. per acquisire elementi utili a verificare se la detenzione all'estero sia effettivamente riferibile al provvedimento di esecuzione italiano e, in caso affermativo, disporne lo scomputo.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 5

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire documenti e chiarimenti necessari: la Corte richiama tale norma come strumento che il giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare per dirimere il contrasto tra le informazioni in atti.

  • Principio giurisprudenziale sulla computabilità della detenzione estera

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la detenzione subita all'estero è computabile nella pena da espiare in Italia solo se riferibile allo stesso fatto-reato per il quale si procede in Italia; non va computata la detenzione riferibile a titoli esecutivi esteri o a misure cautelari/disposizioni diverse da quelle conseguenti all'ordine di esecuzione italiano (richiami a sentenze Shehu, Manzi, Parrella, Ferreri, Sansone).

Massime di principio

  • Verificare sempre il "titolo" della detenzione estera: occorre accertare se la detenzione è effetto diretto dell'ordine di esecuzione italiano (es. segnalazione INTERPOL collegata a provvedimento italiano) o se deriva da fatti o titoli esecutivi autonomi dello Stato estero; solo nel primo caso il periodo può essere computato.
  • In presenza di informazioni contrastanti fornite da autorità estere o diplomatiche, il giudice dell'esecuzione deve attivare i poteri istruttori ex art. 666 c.p.p. prima di rigettare l'istanza: acquisire note ufficiali, richiesta di chiarimenti alla Farnesina, atti di espulsione/deportazione, comunicazioni INTERPOL e documentazione della polizia straniera.
  • La prova spazia su documenti ufficiali: note d'ambasciata, atti di consegna/espulsione, rapporti INTERPOL, registrazioni carcerarie e timbri di frontiera; l'assenza di accertamenti su questi elementi può comportare l'annullamento della decisione per carenza di motivazione.
  • Se la detenzione estera è dovuta a reati commessi all'estero o a titoli esecutivi esteri diversi dall'ordine di esecuzione italiano, il periodo non è computabile nel cumulo italiano.
  • In caso di dubbio ragionevole sulla natura della detenzione estera, il comportamento corretto del giudice è acquisire elementi probatori o rinviare (anziché decidere sulla base di motivazione insufficiente), per garantire il diritto del detenuto al corretto computo della pena.

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