Cassazione Civile, Ordinanza n. 26039/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Il cliente aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi e di verifica dell’adeguatezza e appropriatezza degli investimenti effettuati nell’ambito di tre contratti-quadro di deposito titoli. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2555/2022 pubblicata il 20 luglio 2022, aveva confermato il rigetto, ritenendo che il cliente avesse richiesto e ottenuto la classificazione come investitore professionale privato e che tale dichiarazione fosse confessoria; da ciò aveva fatto discendere l’esonero della banca dagli obblighi informativi e di valutazione degli investimenti. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione del Regolamento Consob n. 16190/2007 e l’omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che, al momento della richiesta di classificazione professionale, non ricorrevano i requisiti previsti, poiché né lui né il delegato avevano svolto nel trimestre precedente operazioni significative; ha inoltre contestato il valore attribuito al questionario di profilatura, segnalando incongruenze con altri moduli e l’assenza di esperienza specifica nella negoziazione di prodotti analoghi. La banca ha eccepito anche la genericità della domanda e il conseguente asserito giudicato interno per rinuncia; tale eccezione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso che la dichiarazione del cliente di possedere le qualità personali richieste per essere classificato come investitore professionale privato costituisca confessione, trattandosi di un giudizio e non dell’affermazione di un fatto obiettivo. Ha inoltre stabilito che la classificazione su richiesta non esonera automaticamente l’intermediario dagli obblighi di verifica: l’intermediario deve accertare che i requisiti sussistano al momento dell’attribuzione della qualifica e persistano al momento dell’investimento e per tutta la sua durata, adottando provvedimenti appropriati quando venga a conoscenza del loro venir meno. La Corte d’appello aveva invece ritenuto sufficiente la classificazione per giustificare il completo esonero della banca, senza adeguata considerazione di tali obblighi. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla sussistenza dei requisiti né sul diritto al risarcimento, rimettendo il nuovo esame al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Regolamento Consob n. 16190/2007, Allegato 3
La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
La classificazione del cliente privato come professionale su richiesta non determina un esonero automatico dagli obblighi di condotta: la disapplicazione delle tutele per i clienti non professionali presuppone un’adeguata valutazione, da parte dell’intermediario, di competenza, esperienza e conoscenze del cliente.
Regolamento Consob n. 16190/2007, Allegato 3, sezione II
Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1. Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l’intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.
L’intermediario deve verificare i requisiti prima di accettare la richiesta di classificazione e vigilare sulla loro persistenza; se constata che il cliente non li soddisfa più, deve adottare provvedimenti appropriati.
In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2730 cod. civ.
La dichiarazione con cui il cliente afferma di possedere le qualità personali per essere classificato come professionale esprime una valutazione personale, non la conoscenza e verità di un fatto obiettivo; pertanto non ha efficacia confessoria.
Massime di principio
- La dichiarazione del cliente che richiede la classificazione come investitore professionale privato, quando riguarda il possesso delle qualità personali previste dalla disciplina, esprime un giudizio e non l’affermazione di un fatto obiettivo; non costituisce quindi confessione ai sensi dell’art. 2730 c.c.
- La classificazione di un cliente privato come professionale su richiesta non esonera automaticamente l’intermediario dagli obblighi di condotta previsti per la tutela degli investitori. La disapplicazione delle regole destinate ai clienti non professionali presuppone un’adeguata valutazione della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente rispetto alla natura delle operazioni o dei servizi.
- Prima di esporre il cliente professionale privato su richiesta al rischio di investimenti senza le protezioni previste per i clienti non professionali, l’intermediario deve accertare che sussistano i requisiti per la classificazione. Deve inoltre vigilare affinché essi persistano al momento degli acquisti e per tutta la durata dell’investimento, adottando tempestivamente provvedimenti appropriati quando venga a conoscenza del loro venir meno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26029/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26019/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26020/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_civile · 1 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →