Cassazione Penale, Ordinanza n. 33378/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 28651 del 30 ottobre 2024, assumendo che in quella decisione non sarebbero stati esaminati due motivi di ricorso: il motivo n. 8, relativo alla dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus da parte della Corte di appello di Caltanissetta in relazione al capo I) dell'imputazione, e il motivo n. 9, concernente la violazione di legge nella determinazione della pena per il reato di corruzione contestato al capo Q). In via urgente ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza, deducendo l'eccezionale gravità della situazione perché, per effetto della sentenza impugnata, era stata disposta la sua carcerazione.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto l'istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza di legittimità, ritenendo, a sommaria delibazione, che la dedotta omissione di esame di alcuni motivi di ricorso potesse integrare un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e che, in ragione dell'avvenuta traduzione in carcere del ricorrente, ricorressero eccezionali ragioni di gravità tali da giustificare la sospensione provvisoria. La decisione di merito sul ricorso straordinario resta espressamente impregiudicata. È stata inoltre disposta la comunicazione alla cancelleria per l'immediato inoltro al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza alla sospensione
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non sospende automaticamente la sentenza; la sospensione può essere concessa solo in presenza di casi di eccezionale gravità, previa delibazione sommaria del fumus della domanda e del pregiudizio irreversibile derivante dall'esecuzione.
La disposizione è richiamata come applicabile anche all'ipotesi di detenzione senza titolo e, quindi, anche al provvedimento di sospensione adottato in sede di ricorso ex art. 625-bis c.p.p., con conseguente comunicazione al Procuratore generale.
Il ricorso straordinario è utilizzato per denunciare l'omesso esame di motivi di ricorso per cassazione, quando tale omissione dipenda da errore di fatto dovuto a svista materiale immediatamente rilevabile.
È richiamato quale base per la comunicazione del provvedimento al Procuratore generale della Cassazione per i provvedimenti occorrenti.
Massime di principio
- L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione può essere ricondotto a errore di fatto solo quando dipenda da una svista materiale o percettiva, non da una valutazione giuridica del motivo stesso, e la censura pretermessa sia immediatamente desumibile dal contenuto dell'impugnazione.
- Nel procedimento ex art. 625-bis c.p.p., la sospensione degli effetti della sentenza impugnata costituisce misura eccezionale e presuppone una delibazione sommaria sia della plausibilità del ricorso sia del pregiudizio irreversibile che deriverebbe dall'esecuzione della pena.
- La situazione di detenzione in esecuzione di una sentenza impugnata, ove associata alla prospettazione di un errore di fatto nell'esame dei motivi di ricorso, può integrare l'eccezionale gravità richiesta per la sospensione provvisoria degli effetti della decisione.
- La Corte, in sede di ricorso straordinario, può limitarsi a una tutela interinale senza anticipare il giudizio di merito sulla fondatezza del ricorso principale, che resta integralmente riservato alla successiva valutazione.
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