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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18118/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 18/09/2024 il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha applicato, su richiesta della difesa e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni di reclusione ed euro 500 di multa per più reati unificati dalla continuazione: rapina aggravata dalla minorata difesa, invasione di un edificio e danneggiamento della serratura, e furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 628 c.p. e inosservanza dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato al capo 1 fosse stato erroneamente qualificato come rapina, mentre avrebbe dovuto essere qualificato come furto con strappo. Secondo la difesa, la violenza sarebbe stata solo una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, derivante dal rapporto fisico tra la cosa sottratta e il possessore, e la condotta sarebbe stata finalizzata unicamente all'impossessamento del cellulare e alla fuga.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo se vi sia un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione. Nel caso concreto, il capo di imputazione descriveva una condotta di violento agguato e spinta alla persona offesa, sia per appropriarsi del bene sia per darsi alla fuga, sicché la qualificazione come rapina non era manifestamente errata né equivoca. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, alla base della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai casi di dedotta espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 610 c.p.p.

    il comma 5-bis consente la trattazione de plano del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena dopo la novella del 2017

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità

  • art. 628 c.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto come rapina

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato

  • art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha inserito il comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha aggiunto all'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dal provvedimento impugnato.
  • Non è sufficiente dedurre una diversa ricostruzione in fatto o una diversa lettura probatoria del comportamento contestato: il motivo è inammissibile se richiede passaggi logici opinabili o verifiche fattuali non emergenti con immediatezza dagli atti.
  • La qualificazione come rapina non è manifestamente errata quando la contestazione descrive una violenza direttamente indirizzata alla persona offesa, usata per impossessarsi del bene e per assicurarsi la fuga.
  • Nel ricorso contro il patteggiamento, il sindacato della Cassazione sulla qualificazione giuridica non può trasformarsi in una revisione dell'accordo negoziale sui fatti o sui reati, se non nei limiti dell'errore evidente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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