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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36319/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il professionista aveva chiesto l'ammissione in prededuzione al passivo del fallimento per i compensi maturati nell'attività di assistenza prestata alla società nella predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo inattendibile la situazione patrimoniale rappresentata nel piano perché non erano stati evidenziati possibili crediti risarcitori derivanti da azioni di responsabilità verso precedenti amministratori, circostanza conosciuta o conoscibile dal professionista. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., in relazione all'art. 1176, comma 2, c.c., e agli artt. 172 e 186-bis l. fall., sostenendo che non rientrasse nei compiti contrattuali del professionista l'indicazione nel piano dei possibili crediti risarcitori derivanti da tali azioni. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, osservando che il curatore può eccepire l'inadempimento del professionista quando questi abbia concorso a redigere un concordato privo di concreta causa, e che nel caso concreto il tribunale aveva accertato, con valutazione di fatto non censurata, la mancata rappresentazione completa e veritiera della situazione patrimoniale, idonea a falsare la scelta della continuità e il miglior soddisfacimento dei creditori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, perché il curatore aveva sollevato l'eccezione di inadempimento in sede di verifica del passivo e il professionista non aveva dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale della società. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il curatore, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., può contestare l'utilità o la corretta esecuzione della prestazione professionale quando questa abbia contribuito a predisporre un concordato inidoneo al superamento della crisi. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    È la norma invocata dal ricorrente; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina dell'inadempimento, nel senso che il curatore può eccepire l'inadempimento del professionista che abbia contribuito a un concordato privo di concreta causa.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È richiamato quale parametro della diligenza professionale: il professionista deve conformare la propria attività al modello richiesto dalla situazione concreta.

  • art. 172 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del concordato preventivo, ma non valorizzato come ostacolo all'obbligo di corretta rappresentazione della situazione patrimoniale.

  • art. 186-bis l. fall.

    Richiamato nel contesto del concordato in continuità; la Corte lo considera nel quadro della finalità della procedura, cioè il superamento della crisi tramite regolazione della stessa.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato per fondare i canoni della responsabilità contrattuale e del relativo riparto degli oneri allegatori e probatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore può eccepire l'inadempimento del professionista che abbia partecipato alla predisposizione di una procedura concorsuale, quando la prestazione abbia contribuito all'allestimento di un concordato privo di concreta causa o comunque inutile per la massa.
  • In tema di compensi professionali per attività svolte in funzione di un concordato preventivo, il professionista non è tenuto a garantire il successo della procedura, ma deve provare l'esatto adempimento degli obblighi di diligenza, completezza e veridicità della rappresentazione della situazione patrimoniale, oppure l'incidenza di fattori esterni imprevedibili sull'esito negativo della procedura.
  • Se il piano concordatario omette di rappresentare elementi patrimoniali rilevanti e conosciuti o conoscibili dal professionista, e tale omissione rende inattendibile la base informativa della proposta, ciò può integrare inadempimento idoneo a giustificare il diniego di ammissione del credito professionale in prededuzione.
  • Quando la decisione di continuità è giustificata nel piano sulla base di una situazione patrimoniale non completa o non veritiera, viene meno il nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura, con conseguente esclusione, totale o parziale, del compenso richiesto alla massa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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