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Ordinanza

Ordinanza n. 370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3100/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo alla mancata attivazione del rapporto di lavoro e alla conseguente posizione di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la sua richiesta di sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano esposti analiticamente i singoli motivi di appello; il Consiglio di Stato ha tuttavia valutato, in sede sommaria, la rilevanza del tempo trascorso tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli. È stata inoltre considerata la condizione del ricorrente, regolarmente entrato in Italia attraverso la procedura flussi, rimasto privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza per la mancata attivazione del rapporto di lavoro dovuta a cause non imputabili a lui e verosimilmente connesse anche ai tempi di definizione del procedimento. Non sono emersi profili di pericolosità sociale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Campania, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nei significativi elementi di fondatezza desunti dalla giurisprudenza della Sezione e, specificamente, dal rilevante lasso temporale intercorso tra la disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dalla permanenza del cittadino straniero in Italia senza assistenza sanitaria e senza un valido titolo di soggiorno, in una situazione non a lui imputabile. Il bilanciamento degli interessi è stato ritenuto favorevole al ricorrente anche perché non risultavano profili di pericolosità sociale. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il significativo protrarsi del tempo tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione può costituire un elemento rilevante per valutare sommariamente la fondatezza della pretesa, quando il ritardo incida sulla regolare definizione della posizione lavorativa e di soggiorno.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nella situazione del cittadino straniero regolarmente entrato in Italia mediante la procedura flussi che, per la mancata attivazione del rapporto di lavoro non imputabile alla propria condotta, rimanga privo sia di assistenza sanitaria sia di un valido titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'assenza di profili di pericolosità sociale dello straniero rafforza la prevalenza dell'interesse alla tutela provvisoria della sua posizione di soggiorno e lavorativa, quando il pregiudizio prospettato presenti carattere grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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