Cassazione Penale, Sentenza n. 26804/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno del 21/02/2024 che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ritenendo sussistente colpa grave del richiedente e condannandolo al pagamento delle spese. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e b) c.p.p., sostenendo che la motivazione della Corte di cassazione (secondo cui mancava l'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento) avrebbe già escluso la colpa grave e lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, nonché omissione di considerare i giorni di custodia successivi alla sentenza assolutoria della Cassazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello di Salerno sufficientemente logica e congrua: pur escludendo in sede di Cassazione la consapevolezza specifica necessaria per il favoreggiamento, le condotte ripetute e i frequenti contatti del ricorrente con Esposito (consegne, modalità, prezzi) sono state considerate idonee, con colpa grave, a generare un quadro indiziario che giustificava l'applicazione della misura cautelare. Per il reato associativo gli elementi non erano invece sufficienti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile in questa sede la questione relativa ai giorni di detenzione successivi alla sentenza assolutoria perché non dedotta nel ricorso ex art. 314 c.p.p. (richiamando l'art. 606, comma 3). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
comma 1, lett. e) e lett. b); comma 3
L'art. 606 comma 1 definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto fosse infondato. Il comma 3 è stato utilizzato per escludere la deducibilità in sede di cassazione di questioni o fatti non dedotti nel ricorso ex art. 314 c.p.p., con la conseguente inammissibilità della doglianza sui giorni di custodia successivi alla sentenza di assoluzione.
Richiamato come riferimento procedurale per i motivi che dovevano essere svolti nel ricorso in appello; la Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione la nuova questione relativa ai giorni di detenzione successivi alla sentenza di Cassazione.
Massime di principio
- L'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo di un reato (es. favoreggiamento) non esclude automaticamente la responsabilità per colpa grave rilevante ai fini della riparazione per ingiusta detenzione: occorre valutare se il comportamento dell'interessato abbia concorso, con negligenza o imprudenza, a creare un quadro indiziario che giustificasse la misura cautelare.
- Per escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione la Corte può fondarsi su condotte ripetute e partecipative (contatti, consegne, ruolo attivo) che appaiono adeguate a far sorgere gravi indizi, anche se tali comportamenti non integrano poi penalmente il reato contestato.
- La Corte di cassazione verifica la correttezza della motivazione di merito e la congruenza logica delle decisioni ma non riforma i fatti: contestazioni di mera insoddisfazione probatoria senza specifici vizi motivazionali sono difficili da accogliere.
- Questioni o fatti nuovi non dedotti nei gradi precedenti possono risultare inammissibili in cassazione (art. 606 comma 3), pertanto chi impugna deve offrire nel primo grado e in appello i profili di fatto e diritto che intende portare poi in cassazione.
- Per ottenere l'indennizzo è utile dimostrare con precisione l'assenza di qualsiasi condotta che abbia legittimamente indotto gli organi investigativi a ritenere fondati gli indizi; argomentazioni generiche o solo probabilistiche sono spesso insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →