Cassazione Penale, Sentenza n. 33298/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto la sopravvenienza del decesso determinante: essendo intervenuta la morte dopo la proposizione del ricorso, il rapporto processuale è esaurito e non è possibile pronunciarsi nel merito (né emettere proscioglimento). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il reato è estinto per morte dell'imputato. Decisione emessa il 14/04/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per detenzione continuata di arma comune da sparo (2 anni di reclusione e €3.000 di multa). Nel ricorso per cassazione (30/09/2021) aveva dedotto: 1) violazione di legge nell'inquadramento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; 2) vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente è deceduto (14/01/2022), circostanza acquisita agli atti.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che, se il reato si estingue per sopravvenuta morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto è esaurito il rapporto processuale e non è possibile una pronuncia sul merito.
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010 (Lombardo)
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790 - 01
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui la morte successiva al deposito del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti)
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01
Ulteriore precedente confermante il principio che la morte dell'imputato dopo l'impugnazione esclude la possibilità di una decisione sul merito e impone l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sopravvenuta morte dell'imputato dopo la proposizione di un ricorso per cassazione estingue il rapporto processuale e, di regola, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché non è possibile decidere nel merito.
- Quando il provvedimento impugnato non evidenzia già un netto proscioglimento o una situazione che consentirebbe diversa pronuncia, la Corte di cassazione deve limitarsi all'annullamento senza rinvio se sussiste l'estinzione del reato per morte.
- È fondamentale verificare il momento della morte rispetto agli atti processuali: se il decesso precede la proposizione dell'impugnazione, la disciplina può essere diversa e il rimedio non è automaticamente l'annullamento per estinzione del reato a seguito di ricorso già pendente.
- La morte dell'imputato estingue il reato e interrompe il processo penale, ma non necessariamente le implicazioni civili; va valutata separatamente la sorte delle eventuali pendenze civili o delle azioni esecutive.
- In casi analoghi gli avvocati devono documentare tempestivamente la sopravvenuta estinzione (certificato di morte) e segnalare la circostanza alla Corte, allegando gli atti rilevanti per permettere la declaratoria di estinzione e l'annullamento senza rinvio qualora ne ricorrano i presupposti.
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