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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07560/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta come resistenza ex art. 337 c.p., anziché come mera ingiuria o minaccia, non essendo la sua condotta finalizzata a coartare l'attività degli operanti; 2) che mancava l'elemento psicologico del reato; 3) che avrebbe dovuto essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di resistenza e quello di omicidio stradale per il quale era stato pure condannato; 4) che erano state illegittimamente negate le attenuanti generiche e che la pena era eccessiva rispetto al minimo edittale. La fattispecie concreta descritta nella decisione riguarda un soggetto che, dopo avere cagionato un incidente stradale mortale, avrebbe pesantemente minacciato e aggredito verbalmente i pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro, con espressioni anche di tenore razzista rivolte alla persona extracomunitaria investita e uccisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale, poiché le minacce e le condotte aggressive erano dirette a coartare la volontà degli operanti e a incidere sull'attività d'ufficio, superando la mera ingiuria o minaccia. Ha inoltre escluso la mancanza del dolo, precisando che per il reato di resistenza è sufficiente la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio, mentre sono irrilevanti i motivi soggettivi o lo scopo mediato. Ha poi negato la continuazione con l'omicidio stradale, osservando che l'unicità del disegno criminoso non è ravvisabile nei reati colposi, salvo ipotesi di colpa con previsione, non ricorrente nel caso concreto. Infine, ha giudicato non censurabile la motivazione con cui erano state negate le attenuanti generiche e ritenuta congrua la pena di otto mesi di reclusione, in ragione dei precedenti dell'imputato, della sua elevata capacità a delinquere e della gravità della condotta. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il delitto di resistenza la condotta violenta o minacciosa diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere un atto dell'ufficio, quando la condotta trascende la mera volgarità o minaccia generica e incide sull'attività del servizio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione non illogica quando sussistano elementi ostativi, quali i gravi precedenti penali e la personalità negativa dell'imputato.

  • art. 337 c.p.

    Il dolo del reato consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio; sono irrilevanti lo scopo mediato e i motivi soggettivi dell'agente.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione non è configurabile tra un reato colposo e un altro reato quando non risulti un unico disegno criminoso, specie se manca una forma di colpa con previsione.

Massime di principio

  • Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la qualificazione giuridica dipende dalla direzione funzionale della condotta: se la violenza o minaccia è finalizzata a ostacolare o coartare l'attività dell'ufficio, il fatto resta nell'alveo dell'art. 337 c.p. e non degrada a mera ingiuria o minaccia.
  • Ai fini dell'art. 337 c.p., il dolo richiede soltanto la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio; non assumono rilievo i motivi personali dell'agente o lo scopo ulteriore perseguito.
  • La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso incompatibile, di regola, con la commissione di reati colposi, salvo ipotesi in cui il fatto colposo sia stato posto in essere nonostante la previsione dell'evento.
  • Le censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena non possono essere accolte quando la motivazione del giudice di merito sia logica e fondi la decisione su elementi rilevanti come precedenti penali, capacità a delinquere e gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleReati stradaliProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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