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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07923/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: i primi quattro contestavano, in sostanza, la mancata integrazione dei reati, il vizio di motivazione sulla valutazione della prova testimoniale e delle circostanze di fatto, nonché l'insufficienza della prova; il quinto deduceva violazione dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., per omessa considerazione delle circostanze concrete e della personalità dell'imputato. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate, perché costituite da mere contestazioni di merito e di fatto, già esaminate e respinte dal giudice di appello con motivazione non illogica e adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, nella parte in cui contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, fossero mere doglianze di fatto non sindacabili nei termini prospettati; ha inoltre considerato infondato il motivo sulla pena, osservando che la censura riguardava il trattamento sanzionatorio ed era comunque contrastata da motivazione sufficiente e non illogica della sentenza di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    È richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di merito; dalla sentenza non emerge ulteriore interpretazione della disposizione.

  • art. 341-bis c.p.

    È richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna di merito; dalla sentenza non emerge ulteriore interpretazione della disposizione.

  • art. 133 c.p.

    La Corte richiama la norma sulla commisurazione della pena per affermare che la relativa censura era infondata, perché la motivazione del giudice di merito sul trattamento punitivo era sufficiente, non illogica e aveva esaminato le deduzioni difensive.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come vizi di motivazione o insufficienza della prova, si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Le doglianze che ripropongono questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, sono inammissibili perché generiche e non autosufficienti.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. è infondata quando la sentenza di merito dia conto, in modo sufficiente e non illogico, delle circostanze del caso concreto e delle deduzioni difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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