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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22604/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizi di motivazione sulla condanna per lesioni volontarie lievi, con censura della valutazione delle prove e dell'attendibilità del teste Latraro e del fatto che la Corte d'appello avrebbe dato peso alle dichiarazioni della persona offesa senza adeguata confutazione; contestazione anche della valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e della moglie; rilevazione di una consulenza che dedurrebbe l'origine non traumatica dell'abrasione corneale. 2) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, per non aver considerato la conflittualità pregressa e il comportamento provocatorio della persona offesa. 3) vizio nella condanna alle spese della proseguita difesa della parte civile, chiedendo la ripetizione della decisione di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene le censure manifestamente infondate e generiche: la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità principalmente sulle dichiarazioni del teste Latraro e sulla documentazione medica; la Corte territoriale ha motivato l'esclusione di attendibilità di alcune dichiarazioni e ha risposto alle obiezioni difensive ritenendole marginali o aspecifiche. Quanto all'abrasione corneale, la Cassazione osserva che anche se quella lesione fosse non imputabile all'imputato esistono altre lesioni non contestate collegate all'azione violenta. L'attenuante della provocazione non è stata ritenuta dimostrata: la conflittualità pregressa non basta e manca proporzionalità tra provocazione e reazione. Sul punto delle spese, la Corte rammenta l'autonomia del giudizio d'appello di decidere diversamente dalla compensazione disposta in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se le censure sono generiche o non dimostrano la decisività delle circostanze contestate rispetto all'esito del giudizio
  • La Corte di legittimità non procede a una rivalutazione libera della prova: valuta la motivazione del giudice del merito e rigetta censure che non confutino in modo specifico e decisivo le ragioni della decisione impugnata
  • Per ottenere l'attenuante della provocazione è necessaria una concreta e specifica prova del comportamento provocatorio e della proporzionalità della reazione rispetto alla provocazione stessa; conflitti pregressi generici non sono sufficienti
  • L'appello ha autonomia rispetto al primo grado anche sulla distribuzione delle spese: il giudice d'appello può adottare una decisione diversa senza dover confutare punto per punto la motivazione che aveva giustificato la compensazione in primo grado
  • Contestare singole micro-lesioni (es. una lieve abrasione) può non essere decisivo se risultano accertate ulteriori lesioni più consistenti collegate all'azione contestata

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