Cassazione Penale, Ordinanza n. 19236/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna di merito per guida in stato di ebbrezza, con revoca della patente e confisca del motociclo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza, con pena condizionalmente sospesa e ridotta per il rito prescelto, oltre alla revoca della patente e alla confisca del motociclo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 1 e 2, c.p.p. Ha sostanzialmente contestato la valutazione di responsabilità compiuta dai giudici di merito, lamentando anche l'omessa considerazione di un asserito malfunzionamento del mezzo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che si fondava su acquisizioni probatorie significative e prive di vizi logico-giuridici; ha inoltre rilevato che il supposto malfunzionamento del mezzo non era certificato da alcuna documentazione e che, comunque, risultava un tasso alcolemico elevato pari a 2,00 g/l.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella forma aggravata richiamata dalla decisione di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere che avrebbe dovuto essere pronunciata assoluzione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e da acquisizioni probatorie significative.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, l'eventuale allegazione di un malfunzionamento del mezzo non può incidere sulla responsabilità se non risulti supportata da idonea documentazione e se gli accertamenti evidenziano un tasso alcolemico elevato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →