Cassazione Penale, Ordinanza n. 04103/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità per il reato di ricettazione; la Corte ha escluso vizi della motivazione e ha ritenuto corretta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorso censurava, con un primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo nel reato di ricettazione, deducendo che non era stato esaminato l'imputato dal giudice di primo grado e che la Corte territoriale aveva illegittimamente negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non specifica e manifestamente infondata, osservando che il motivo non si confrontava con la complessità della motivazione delle sentenze di merito e non rispettava i requisiti di ammissibilità del ricorso. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente richiamato per relationem la sentenza di primo grado, la quale aveva già individuato gli elementi di fatto e di diritto integranti il reato, e che il diniego di rinnovazione istruttoria era conforme all'art. 603 c.p.p., poiché la rinnovazione è dovuta solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti e le prove richieste siano decisive o idonee a eliminare incertezze probatorie.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
non si caratterizza per un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base delle decisioni dei giudici di merito
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è aspecifico e non si confronta in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
il giudice di appello procede alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ... qualora dovesse ritenere di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
La rinnovazione in appello è doverosa solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti; ciò accade quando il compendio probatorio è incerto e l'incombente richiesto è decisivo per superare le incertezze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure non adeguatamente argomentate integra inammissibilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è automatica, ma richiede che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti e che la prova richiesta sia decisiva o idonea a superare incertezze probatorie.
- Quando la sentenza di appello si salda a quella di primo grado mediante richiamo motivazionale coerente, il controllo di legittimità può ritenere sufficiente il complessivo apparato argomentativo se immune da vizi logici.
- In tema di ricettazione, la verifica del dolo può essere desunta dal compendio indiziario e dalla motivazione di merito, purché questa dia conto in modo non illogico degli elementi fattuali e giuridici valorizzati.
Come è indicizzato
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