Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Solari era stato condannato dalla Corte di appello di Firenze il 29/04/2015 per il reato di tentato furto aggravato e aveva proposto ricorso per cassazione. Solari è deceduto il 16/10/2016, cioè prima dell'adozione dell'ordinanza di inammissibilità emessa il 25/09/2019 dalla Cassazione, la quale non aveva rilevato il decesso. Il Presidente della Prima sezione della Corte di appello di Firenze ha quindi trasmesso gli atti alla Cassazione per la correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; il Procuratore Generale ha chiesto la revoca dell'ordinanza e l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello perché il reato si è estinto per morte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del pubblico ministero, ha revocato l'ordinanza n. 11139-20 della Settima Sezione del 25/09/2019 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29/04/2015 perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la morte dell'imputato intervenuta prima della decisione determina l'inesistenza giuridica della sentenza e che l'evento morte può essere considerato errore di fatto correggibile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 130, cod. proc. pen.
Applicazione estensiva per correggere un errore di fatto (tardiva conoscenza del decesso dell'imputato) anche nei gradi successivi, consentendo la revoca di un'ordinanza e l'annullamento della sentenza quando il reato è estinto per morte dell'imputato.
principio giurisprudenziale sull'estinzione del reato per morte dell'imputato
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006; Sez.2, n.7632 del 16/11/2017; Sez.3, n.25995 del 06/03/2019
La morte dell'imputato, se intervenuta prima della decisione che definisce il processo, determina l'inesistenza giuridica della sentenza poiché il reato si estingue per morte; il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato di vita dell'imputato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione definitiva determina l'estinzione del reato e l'inesistenza giuridica della sentenza: il giudice deve annullare la condanna.
- Se il decesso non viene tempestivamente rilevato e la decisione viene adottata senza conoscere la morte, l'errore può essere corretto con applicazione estensiva dell'art. 130 c.p.p. e con revoca dell'atto viziato e annullamento della sentenza impugnata.
- È obbligo del giudice e delle parti comunicare e verificare lo stato di vita dell'imputato in ogni fase: la mancata verifica può determinare la necessità di interventi correttivi anche in sede di legittimità.
- In casi simili, la parte interessata (difesa o pubblico ministero) dovrebbe segnalare tempestivamente il decesso e chiedere la declaratoria dell'estinzione del reato; l'ufficio giudiziario può anche d'ufficio disporre la correzione dell'errore materiale/fattuale.
- L'annullamento per estinzione del reato riguarda il profilo penale; eventuali responsabilità civili o conseguenze patrimoniali richiedono valutazione separata secondo le regole civili e di esecuzione (non automaticamente estinte dal decesso in ambito penale).
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