Cassazione Penale, Ordinanza n. 04458/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa. Il primo motivo contestava la conferma della responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto aspecifico perché si limitava a esprimere dissenso rispetto alla motivazione di merito: i giudici di appello avevano valorizzato il convogliamento del profitto su una carta Postepay intestata all'imputato come elemento idoneo a provare quantomeno il suo concorso nell'illecito, in assenza di elementi specifici da cui desumere che avesse perso incolpevolmente il possesso dello strumento di pagamento o fosse vittima di furto di identità, circostanze neppure allegate. Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'esiguità del danno con motivazione congrua, evidenziando inoltre l'assenza di iniziative riparatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito, mentre il secondo era manifestamente infondato perché la decisione di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e della condotta susseguente al reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti rilevanti, senza dover esaminare tutti i parametri possibili.
È il parametro di riferimento per il giudizio sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.; rilevano anche la condotta susseguente al reato e l'eventuale mancanza di iniziative riparatorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva in un mero dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logici o giuridici.
- In tema di truffa, il profitto convogliato su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire elemento indiziario idoneo a sostenere quantomeno il concorso nel reato, salvo che siano allegati e dimostrati elementi specifici incompatibili con tale ricostruzione, come la perdita incolpevole del possesso dello strumento o un furto di identità.
- La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice non è tenuto a una disamina analitica di ogni parametro astrattamente rilevante, essendo sufficiente una motivazione che indichi quelli ritenuti decisivi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. è rilevante anche la condotta successiva al reato, compresa l'assenza di condotte riparatorie, quale indice della non esiguità dell'offesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04342/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04344/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04346/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04347/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04348/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_penale · 3 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →