Cassazione Civile, Ordinanza n. 25426/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, comunicata alla controparte che non vi ha aderito, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre ravvisato giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione, considerando che l’orientamento giurisprudenziale che ha indotto alla rinuncia si è consolidato solo successivamente per effetto di ulteriori pronunce della Corte.
Esito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
Tre soggetti, quali titolari di buoni fruttiferi postali sottoscritti in varie date tra il 1986 e il 1987 e appartenenti alle serie P, Q/P e Q, hanno chiesto la condanna dell’emittente/riscossore al pagamento di importi calcolati applicando i tassi di interesse indicati sul retro dei titoli, ritenendo non corretta la somma loro offerta. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando euro 130.780,11 secondo il calcolo degli interessi della convenuta e rigettando il resto; la Corte d’appello aveva poi accolto soltanto il motivo sulle spese, compensandole per metà. In cassazione le soccombenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima dell’adunanza hanno rinunciato al ricorso perché la questione sui buoni postali Q/P era stata successivamente definita da un precedente della Corte, chiedendo la compensazione delle spese per essere il ricorso stato notificato prima del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia ritualmente comunicata; la Corte può regolare le spese valutando la sussistenza di giusti motivi di compensazione.
richiamato dalla resistente in via preliminare per sostenere l’inammissibilità del ricorso, ma la questione non è stata decisa nel merito per effetto della successiva rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e non accettata, determina l’estinzione del giudizio.
- In sede di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese quando la rinuncia sia stata indotta da un orientamento giurisprudenziale formatosi solo successivamente alla proposizione del ricorso.
- La sopravvenuta consolidazione del principio di diritto su una determinata questione può costituire giusto motivo per compensare le spese della fase di legittimità.
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