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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 12,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 12,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 12,60 punti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, svolta mediante questionario a risposta multipla, e il conseguente punteggio di 12,60, deducendo l'illegittimità della valutazione dei quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta ritenuta corretta dalla commissione per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse corretta la risposta da lui indicata. Con il secondo motivo ha dedotto che, quanto al quesito n. 6, anche la risposta da lui prescelta fosse corretta, prospettando l'ambiguità della domanda e l'illegittimità della mancata attribuzione del relativo punteggio. In via subordinata ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica.

La decisione

Nel corso del giudizio la commissione esaminatrice, con verbale del 16 marzo 2026, ha riesaminato i quesiti contestati e ha deciso di attribuire 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Il nuovo punteggio ha consentito al ricorrente di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e che, pertanto, non ricorresse una sopravvenuta carenza di interesse — che avrebbe comportato l'improcedibilità — bensì la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la serialità del contenzioso, il riesame intervenuto, la natura specialistica delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Invocato dal ricorrente quale parametro della censura subordinata sulle modalità di svolgimento e correzione della prova; la relativa questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale pari a 14 punti

    La soglia prevista dal bando è stata utilizzata per verificare che il nuovo punteggio attribuito al ricorrente comportasse l'ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rivede il provvedimento impugnato e adotta misure che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre, in particolare, quando il riesame della prova concorsuale e la rideterminazione del punteggio consentono al candidato di raggiungere la soglia prevista dal bando per l'ammissione alla fase successiva della selezione.
  • Quando la definizione del giudizio dipende da un intervento satisfattivo dell'amministrazione, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, compensandole anche parzialmente in relazione alle circostanze concrete, tra cui la serialità del contenzioso, la tempestività del riesame e la complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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