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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23328/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di valutazione delle prove e utilizzabilità di dichiarazioni valutative del P.M. (maresciallo) rispetto a testimonianze a discarico; (2) illegittima interruzione dell'istruttoria dibattimentale prima dell'assunzione delle prove a discarico in violazione dell'art.129 c.p.p. e del diritto di difesa; (3) errata valutazione della prescrizione: mancata considerazione della sospensione (rinvio per impedimento difensore) che differisce la scadenza della prescrizione; (4) questione di legittimità costituzionale dell'art.129, comma 2 c.p.p. per contrasto con diritti garantiti dalla Costituzione e da norme internazionali; (5) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione dell'art.6(2) Direttiva 2016/343 relativo al principio pro reo quando esistono dubbi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la dichiarazione di estinzione per prescrizione pronunciata in primo grado era erronea perché il termine di prescrizione era stato sospeso per 139 giorni (rinvio per impedimento del difensore in udienza preliminare) e la prescrizione è maturata solo il 29/08/2019, dopo la pronuncia del Tribunale del 07/05/2019. Pertanto l'art.129, comma secondo, c.p.p. non poteva trovare applicazione; considerato che già dalle sole prove a carico emergeva un dubbio ragionevole sulla responsabilità, la corretta conseguenza sarebbe stata il proscioglimento nel merito. La Corte ha annullato la declaratoria di prescrizione e la sentenza impugnata e ha disposto la decisione conforme ai principi indicati (conseguente proscioglimento per insufficienza di prova/dubbio ragionevole o rinvio per conforme decisione).

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p. (reato contestato)

    Norma sostanziale dell'imputazione: il reato è quello contestato a Tria Pompeo (fatto 12/10/2011).

  • art. 129, comma 2 c.p.p.

    Prevede la declaratoria immediata di causa di non punibilità in ogni stato e grado del processo; secondo la giurisprudenza di legittimità prevale rispetto all'accertamento nel merito salvo il caso in cui l'innocenza emerga in modo assolutamente evidente e incontrovertibile (ictu oculi). La disposizione è inoltre bilanciata dalla possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere il pieno accertamento probatorio.

  • art. 191-194 c.p.p. (limiti della testimonianza)

    Richiamate nel ricorso le regole sulla legittimità delle testimonianze e l'inutilizzabilità di valutazioni tecniche/giudicative rese da testi (es. ufficiali di polizia giudiziaria) quando travalicano l'ambito della loro competenza.

  • art. 531 c.p.p.

    Norma che consente al Tribunale di pronunciarsi durante l'istruttoria dibattimentale; nel caso di specie il Tribunale ha emesso sentenza (declaratoria di prescrizione) ai sensi di tale disposizione dopo aver escusso solo prove a carico.

  • Direttiva UE 2016/343, art. 6, par. 2

    “Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta”

    Principio pro reo: ogni dubbio sulla colpevolezza deve essere valutato a favore dell'imputato anche nella fase in cui si decide l'assoluzione; la Corte segnala la rilevanza della direttiva rispetto all'interpretazione nazionale dell'art.129 c.p.p.

  • Costituzione (artt. 24, 27, 111, 117)

    Richiamati per sostenere la rilevanza del diritto di difesa, la ragionevole durata del processo e il controllo di conformità delle norme processuali ai principi costituzionali e sovranazionali.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6) e Patto Internazionale (art. 14)

    Richiamati nel contesto della tutela del giusto processo, della presunzione di innocenza e del diritto a un processo entro un termine ragionevole; utili a valutare la compatibilità dell'interpretazione nazionale dell'art.129 c.p.p. con obblighi europei/internazionali.

Massime di principio

  • L'art.129, comma secondo, c.p.p. prevale sulla prosecuzione dell'istruttoria solo se l'assenza di responsabilità dell'imputato emerge in modo evidente e incontrovertibile; in tutti gli altri casi, la declaratoria di estinzione non deve pregiudicare il diritto di difesa.
  • Il giudice deve verificare con cura la correttezza del calcolo dei termini di prescrizione (inclusi sospensioni e interruzioni): un errore nella computazione della prescrizione può produrre un effetto 'in malam partem' se porta all'applicazione errata della regola di cui all'art.129 c.p.p.
  • Se, dopo l'assunzione delle sole prove a carico, emergono dubbi ragionevoli sulla responsabilità, il giudice non può utilizzare l'argomento della prescrizione come mezzo per evitare un proscioglimento nel merito se la prescrizione non è effettivamente maturata alla data della pronuncia.
  • L'imputato conserva sempre la facoltà di rinunciare alla prescrizione per ottenere il pieno accertamento probatorio; tale rinuncia è lo strumento previsto per bilanciare l'interesse alla definizione del processo con il diritto alla prova e alla piena difesa.
  • La normativa e la giurisprudenza europee (Direttiva 2016/343, art.6(2)) rafforzano il principio che ogni dubbio circa la colpevolezza va valutato a favore dell'imputato: nelle interpretazioni nazionali occorre quindi evitare soluzioni che trasferiscano indebitamente l'onere della prova sulla difesa.
  • In casi analoghi è fondamentale contestare tempestivamente il calcolo della prescrizione e, se l'istruttoria è stata interrotta in presenza di dubbi, chiedere o l'assoluzione per insufficienza di prove (se prescrizione non maturata) o, alternativamente, il prosieguo del dibattimento previa rinuncia alla prescrizione.

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