Cassazione Penale, Sentenza n. 03282/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di danneggiamento commesso il 4 marzo 2019 al bar "Dama Bianca", deducendo l'assenza della condizione di procedibilita' in quanto la querela era stata rimessa; il ricorrente sostiene che il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 ha reso procedibile il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede solo a querela, escludendo la procedibilita' d'ufficio.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilita', accogliendo il ricorso: ha ritenuto che il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 ha introdotto una norma di favore che, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., si applica retroattivamente. Essendo intervenuta remissione di querela (udienza del 29/11/2011) il reato risulta estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento di remissione restano a carico del querelato.
Norme richiamate
ha previsto la procedibilita' a querela anche per il danneggiamento consumato su cose esposte alla pubblica fede; norma favorevole che modifica la condizione di procedibilita' e, per l'art. 2 cod. pen., va applicata retroattivamente
principio della retroattivita' della norma di favore: la modifica normativa che attenua la responsabilita' o le condizioni di procedibilita' si applica ai fatti anteriori
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamati per motivare la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto, in mancanza di richiesta di trattazione orale; regole procedurali sul tipo di trattazione del ricorso
principio della remissione di querela
la remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela; se la procedibilita' e' condizionata alla querela e questa viene rimessa, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato
Massime di principio
- Se una novella normativa rende procedibile un reato solo a querela e costituisce norma di favore, essa si applica retroattivamente ai fatti anteriori (art. 2 cod. pen.).
- Quando la procedibilita' di un reato e' condizionata alla querela, la remissione di querela estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza per difetto della condizione di procedibilita'.
- Il giudice di merito non puo' qualificare come procedibile d'ufficio un reato che la normativa successiva ha subordinato alla querela; deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilita' alla luce della normativa vigente e della sua retroattivita'.
- La difesa deve tempestivamente allegare e documentare l'avvenuta remissione di querela per ottenere l'estinzione del reato quando la procedibilita' e' querelabile.
- Le spese del procedimento relativo alla remissione di querela, in mancanza di diverso accordo fra le parti, restano a carico del querelato (ossia della persona che aveva proposto la querela).
- Nei ricorsi celebrati in contraddittorio scritto, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini, il Collegio puo' decidere senza udienza pubblica richiamando le disposizioni procedurali applicabili.
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