Cassazione Penale, Sentenza n. 32883/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari nel procedimento di estradizione promosso dalla Repubblica di Albania per traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. Il difensore ha proposto due motivi: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione sul presunto pericolo di fuga nonostante il radicamento del ricorrente in Italia; (2) mancata motivazione circa la gradualità della misura e l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti eccedono quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari strumentali all'estradizione è limitato alla violazione di legge (art. 719 c.p.p.) e non consente una rinnovata valutazione degli elementi probatori o un controllo della motivazione valutativa salvo che la motivazione sia del tutto assente. Ha rilevato che la Corte d'appello ha effettivamente considerato il radicamento del ricorrente ma lo ha ritenuto subvalente rispetto al concreto pericolo di fuga, motivando anche con riferimento a pregresse condanne e alla gravità delle imputazioni estere. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello abbia implicitamente valutato la gradualità e ritenuto gli arresti domiciliari con braccialetto insufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari strumentali all'estradizione alla sola violazione di legge; esclude il sindacato in cassazione sulla valutazione dei fatti e sulla motivazione salvo assenza totale della motivazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata per il rigetto dell'istanza
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Dispone adempimenti amministrativi della cancelleria a seguito della sentenza; la cancelleria è incaricata delle formalità conseguenti
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per prevedere l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nonostante l'assenza di colpa grave nell'iniziativa del ricorrente
Massime di principio
- Nei procedimenti di estradizione il controllo della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato a profili di legittimità e non a rinnovate valutazioni di merito o del peso degli elementi probatori
- La carenza di motivazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è del tutto assente; la mera diversa valutazione del radicamento o della gravità delle accuse non integra automaticamente vizio di motivazione
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare in contesti estradizionali è necessario produrre elementi nuovi e specifici idonei a contrastare l'affidamento precedente sul pericolo di fuga, non semplici argomentazioni ricostruttive
- Il principio di gradualità delle misure cautelari resta operativo, ma il giudice può ritenere non idonea una misura meno afflittiva se il pericolo di fuga è valutato come concreto e attuale
- La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza delle condizioni previste, a somme in favore della cassa delle ammende
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