Cassazione Penale, Ordinanza n. 05662/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Novara. Dal testo emerge che il ricorso non si confrontava con la ratio del provvedimento impugnato: il giudice di merito aveva rilevato che i precedenti provvedimenti del 28 marzo 2013 e del 23 maggio 2016 risultavano già spontaneamente ottemperati dalla direzione della casa circondariale di Novara, che aveva modificato il regolamento interno per adeguarsi alla decisione, con conseguente assenza di ulteriori obblighi da eseguire. La Corte ha quindi ritenuto i motivi privi di specificità perché non prendevano posizione su tale decisiva argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, osservando che l'impugnazione non si confrontava con il rilievo decisivo del provvedimento impugnato, secondo cui l'ordine del magistrato di sorveglianza era già stato spontaneamente eseguito e non residuava alcunché da ottemperare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, cioè per mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con l'argomentazione decisiva posta a fondamento del provvedimento impugnato.
- Il requisito della specificità dei motivi impone di censurare puntualmente la ratio decidendi e non limitarsi a deduzioni generiche o astratte.
- Quando il provvedimento di sorveglianza risulti già spontaneamente eseguito dall'amministrazione penitenziaria, non può essere utile un'impugnazione che prescinda da tale sopravvenuta carenza di interesse concreto all'ottemperanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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