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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33565/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte non dedotti previamente in appello, in parte generici o non specifici, e in parte diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. La vicenda concreta, per come emerge dall'ordinanza, riguarda il possesso di un'autovettura e il taglio dei cavi del sistema satellitare del veicolo, elementi valorizzati dai giudici di merito come riscontri alle dichiarazioni dell'originario coimputato. Con il primo motivo si deduceva che mancasse l'interversione del possesso necessaria per integrare l'appropriazione indebita; la Corte ha rilevato che tale censura non risultava specificamente dedotta in appello e quindi era preclusa in cassazione. Con il secondo motivo si contestava la motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo la mancata individuazione dell'autore principale del reato; la Corte ha ritenuto il motivo generico, perché riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che richiamava il riscontro oggettivo nel possesso dell'autovettura. Con il terzo motivo si denunciava la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; la Corte ha osservato che si trattava di una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Con il quarto motivo si censurava in modo ampio e indeterminato l'intero quadro probatorio, senza una specifica articolazione delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La censura proposta in cassazione deve essere stata previamente dedotta come motivo di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, ossia l'assenza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure nuove che non risultino previamente dedotte con i motivi di appello, quando la legge le richieda a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, salvo il controllo sui vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La critica generica all'intero compendio probatorio, priva di puntuale individuazione delle censure, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Il riscontro oggettivo di una dichiarazione accusatoria, se valorizzato con motivazione congrua dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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