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Ordinanza

Ordinanza n. 7327/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Cassino n. 97/2024, depositata e resa pubblica il 29.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2276/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.10.2025.

Giustizia amministrativa202512318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 97/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 97/2024, depositata il 29 gennaio 2024, notificata all'amministrazione il 29 aprile 2024 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Cassino rientra nella circoscrizione della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, la controversia è stata ritenuta estranea alla competenza della sede di Roma. Il provvedimento non esamina il merito dell'inadempimento amministrativo né le modalità di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta territorialmente competente in via inderogabile ai sensi degli artt. 113, comma 2, e 47 c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, inclusa quella sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente. Non è stata adottata alcuna decisione sul diritto della ricorrente all'esecuzione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede capoluogo del TAR e la relativa sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Regola il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • La competenza territoriale individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario è inderogabile e, ove la controversia ricada nella circoscrizione di una sezione staccata, prevale sulla competenza della sede del TAR avente sede nel capoluogo.
  • La dichiarazione di incompetenza comporta la rimessione della causa alla sezione territorialmente competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice competente spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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