Cassazione Penale, Ordinanza n. 16036/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per guida senza patente, con recidiva nel biennio. I motivi dedotti riguardavano: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'effettiva conoscenza della lingua italiana; mancata disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto per omessa traduzione; erronea valutazione della responsabilità penale per asserita assenza di dolo, in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di appello.
Norme richiamate
richiamato solo indirettamente in relazione alla traduzione degli atti amministrativi presupposti, ma non espressamente citato nel testo fornito; non è quindi determinabile con certezza una specifica interpretazione normativa dalla sentenza
le doglianze sono state ritenute non consentite in sede di legittimità perché manifestamente infondate e ripetitive di censure già esaminate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifici elementi nuovi, questioni già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può tradursi in una mera contestazione fattuale della valutazione compiuta dai giudici di merito, se la decisione impugnata ha già affrontato e disatteso in modo non manifestamente illogico i profili sollevati.
- La mancata conoscenza della lingua italiana, per essere rilevante ai fini dell'esclusione del dolo o di altri profili di responsabilità, deve emergere come circostanza concretamente idonea a incidere sulla consapevolezza del fatto; non basta una allegazione assertiva ove già esclusa in fatto dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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