Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06293/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/04/2025 per violazione dell'art. 546, comma 3, c.p.p., rilevando che la Corte, pur rideterminando la pena detentiva (da 2 anni a 1 anno e 4 mesi), ha omesso di irrogare la pena pecuniaria prevista "ex lege" per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'omissione di una pena edittale nel dispositivo è stata qualificata come errore di diritto (non materiale) e quindi non suscettibile di rettifica mediante le procedure di cui all'art. 130 c.p.p. o ad opera della semplice motivazione; ciò integra incompletezza del dispositivo e costituisce illegittimità della pena che va annullata limitatamente a tale omissione e rimessa al giudice del rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la Corte di appello, intervenuta solo sulla determinazione della pena, abbia omesso l'irrogazione della pena pecuniaria, configurando una pena illegale non sanabile in sede di correzione per errore materiale. Perciò la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena pecuniaria e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, disponendo che in sede di nuovo esame si tenga conto anche della entità della pena detentiva già fissata e del potere discrezionale ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    Il reato contestato è disciplinato dall'art. 73; la pena pecuniaria è pena edittale "ex lege" connessa alla fattispecie (quindi obbligatoria se ricorrono i presupposti), la cui omissione nel dispositivo determina illegittimità della pena.

  • Codice di procedura penale

    L'omissione nel dispositivo di elementi essenziali della condanna (tra cui pene edittali previste dalla legge) determina incompletezza che comporta annullamento ai sensi dell'art. 546 c.p.p.; non è un mero errore materiale.

  • Codice di procedura penale

    La procedura di correzione per errori materiali non può essere utilizzata per sanare omissioni o errori di diritto quali l'omessa irrogazione di una pena edittale.

  • Codice di procedura penale

    La procedura di rettificazione non sostituisce il mezzo di impugnazione quando è in gioco un errore di giudizio sulla pena; l'assenza di specifico motivo di gravame da parte del P.M. può impedire l'uso di talune forme di rettifica.

  • Codice penale

    Principio generale richiamato in tema di correzione della pena: la possibilità di emendare la pena in sede di legittimità è limitata e non può determinare una reformatio in peius dell'imputato.

  • Codice penale

    Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena (limiti edittali, criteri di determinazione) comporta che la rinnovata determinazione della pena detentiva, se esercitata sopra il minimo, richiede che il giudice del rinvio riconsideri anche la componente pecuniaria.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025 (D'angelo, Rv. 287510 - 01)

    Orientamento richiamato secondo cui l'omessa irrogazione di pena prevista ex lege non è errore materiale e non può essere sanata con semplice correzione; ciò giustifica annullamento o intervento di legittimità.

Massime di principio

  • L'omissione di una pena prevista "ex lege" nel dispositivo di condanna costituisce un errore di diritto e non un mero errore materiale: la sentenza può essere annullata limitatamente a tale omissione.
  • Non è possibile sanare l'omessa irrogazione di una pena edittale mediante la procedura di correzione per errori materiali (art. 130 c.p.p.) o tramite la sola motivazione della sentenza; occorre il rimedio dell'impugnazione in Cassazione ove sussistano i presupposti.
  • Se in sede di riforma della pena detentiva il giudice aumenta la pena rispetto al minimo, deve tener conto anche della pena pecuniaria: la nuova determinazione deve essere completa e rispettare i limiti e i criteri fissati dall'art. 133 c.p.
  • Il pubblico ministero che rilevi omissioni essenziali nel dispositivo deve proporre ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento e il rinvio a un nuovo giudizio, poiché la rettifica interna della sentenza potrebbe non essere ammessa.
  • In fase di decisione il giudice deve sempre assicurare che il dispositivo contenga tutte le componenti della sanzione previste dalla legge per evitare nullità o annullamenti parziali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.