Cassazione Penale, Ordinanza n. 08759/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso, presentato a mezzo del difensore di fiducia, censurava in modo generico la decisione impugnata limitatamente all'entità della pena, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a contestare in sede di legittimità la graduazione della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Ha rilevato che tale censura è inammissibile quando non evidenzi arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione e quando la determinazione sia sorretta da motivazione sufficiente, come ritenuto nel caso concreto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione della pena, non sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà o illogicità manifesta.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se il relativo apprezzamento sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Le doglianze generiche e meramente dissensive sulla misura della pena sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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