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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La vicenda riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un direttore generale di banca per violazione degli obblighi informativi connessi a offerte al pubblico di obbligazioni. Secondo l’Autorità, il prospetto e la documentazione d’offerta non avrebbero riportato fatti e rilievi rilevanti emersi dalle verifiche della Banca d’Italia, né le successive informazioni avrebbero correttamente aggiornato il pubblico su circostanze sopravvenute o su errori/imprecisioni dell’informativa già resa. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché effettuata oltre 180 giorni dall’accertamento. La Consob ricorre per cassazione con sei motivi, lamentando: motivazione apparente e errori percettivi; violazione delle norme processuali e sanzionatorie; errata individuazione del momento di accertamento ai fini del termine decadenziale; sovrapposizione fra attività ispettiva della Banca d’Italia e poteri della Consob; mancata considerazione del fatto che il termine decorre solo quando l’Autorità abbia acquisito tutti gli elementi conoscitivi necessari a formulare la contestazione. Il resistente eccepisce la correttezza della decisione di merito e la tardività dell’azione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi di diritto in tema di decorrenza del termine per la contestazione nelle sanzioni amministrative finanziarie e valutando i documenti indicati dalla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    impone al soggetto che promuove l’offerta al pubblico di predisporre e pubblicare un’informativa completa, chiara e aggiornata, nonché di rendere pubbliche le sopravvenienze o gli errori/imprecisioni rilevanti

  • art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell’accertamento, che coincide con il completamento dell’attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, non con la mera acquisizione materiale dei fatti

  • art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998

    richiamato nel quadro delle sanzioni amministrative in materia finanziaria

  • art. 14, commi 1, 2 e 6, l. n. 689/1981

    i principi sulla contestazione tempestiva si applicano anche ai procedimenti sanzionatori finanziari; l’istruttoria deve essere svolta in tempo ragionevole, senza ingiustificati ritardi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per denunciare errori di percezione e mancata considerazione delle risultanze documentali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare motivazione apparente o comunque inidonea a sorreggere la decisione

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, l'accertamento non coincide automaticamente con il momento in cui l'autorità riceve una notizia di fatto, ma con quello in cui l'istruttoria è ragionevolmente completata e consente di verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
  • La valutazione sulla tempestività della contestazione va compiuta con giudizio ex ante, verificando se l'autorità abbia avuto bisogno di ulteriori acquisizioni istruttorie utili e non ancora superflue, tenendo conto della complessità della vicenda e dell'interesse pubblico a un accertamento complessivo e unitario.
  • Il giudice di merito non può sostituirsi all'autorità di vigilanza nel valutare l'opportunità delle attività investigative, ma può controllare se vi siano stati ritardi ingiustificati, inerzia protratta o artificiose dilazioni nello svolgimento dell'istruttoria.
  • In materia di intermediazione finanziaria, la complessità della vigilanza e la pluralità di fonti informative possono giustificare un’attività istruttoria non immediata; la mera esistenza di documenti o di rilievi pregressi non basta, da sola, a far decorrere il termine decadenziale se manca ancora un quadro conoscitivo completo e utilizzabile per la contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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