Cassazione Civile, Ordinanza n. 18334/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La vicenda riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un direttore generale di banca per violazione degli obblighi informativi connessi a offerte al pubblico di obbligazioni. Secondo l’Autorità, il prospetto e la documentazione d’offerta non avrebbero riportato fatti e rilievi rilevanti emersi dalle verifiche della Banca d’Italia, né le successive informazioni avrebbero correttamente aggiornato il pubblico su circostanze sopravvenute o su errori/imprecisioni dell’informativa già resa. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché effettuata oltre 180 giorni dall’accertamento. La Consob ricorre per cassazione con sei motivi, lamentando: motivazione apparente e errori percettivi; violazione delle norme processuali e sanzionatorie; errata individuazione del momento di accertamento ai fini del termine decadenziale; sovrapposizione fra attività ispettiva della Banca d’Italia e poteri della Consob; mancata considerazione del fatto che il termine decorre solo quando l’Autorità abbia acquisito tutti gli elementi conoscitivi necessari a formulare la contestazione. Il resistente eccepisce la correttezza della decisione di merito e la tardività dell’azione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi di diritto in tema di decorrenza del termine per la contestazione nelle sanzioni amministrative finanziarie e valutando i documenti indicati dalla ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 94, commi 2 e 7, d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
impone al soggetto che promuove l’offerta al pubblico di predisporre e pubblicare un’informativa completa, chiara e aggiornata, nonché di rendere pubbliche le sopravvenienze o gli errori/imprecisioni rilevanti
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento dell’accertamento, che coincide con il completamento dell’attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, non con la mera acquisizione materiale dei fatti
art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998
richiamato nel quadro delle sanzioni amministrative in materia finanziaria
art. 14, commi 1, 2 e 6, l. n. 689/1981
i principi sulla contestazione tempestiva si applicano anche ai procedimenti sanzionatori finanziari; l’istruttoria deve essere svolta in tempo ragionevole, senza ingiustificati ritardi
invocato per denunciare errori di percezione e mancata considerazione delle risultanze documentali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare motivazione apparente o comunque inidonea a sorreggere la decisione
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, l'accertamento non coincide automaticamente con il momento in cui l'autorità riceve una notizia di fatto, ma con quello in cui l'istruttoria è ragionevolmente completata e consente di verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
- La valutazione sulla tempestività della contestazione va compiuta con giudizio ex ante, verificando se l'autorità abbia avuto bisogno di ulteriori acquisizioni istruttorie utili e non ancora superflue, tenendo conto della complessità della vicenda e dell'interesse pubblico a un accertamento complessivo e unitario.
- Il giudice di merito non può sostituirsi all'autorità di vigilanza nel valutare l'opportunità delle attività investigative, ma può controllare se vi siano stati ritardi ingiustificati, inerzia protratta o artificiose dilazioni nello svolgimento dell'istruttoria.
- In materia di intermediazione finanziaria, la complessità della vigilanza e la pluralità di fonti informative possono giustificare un’attività istruttoria non immediata; la mera esistenza di documenti o di rilievi pregressi non basta, da sola, a far decorrere il termine decadenziale se manca ancora un quadro conoscitivo completo e utilizzabile per la contestazione.
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