Cassazione Penale, Ordinanza n. 16839/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, di identico contenuto, avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. I ricorsi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., dunque contestavano la valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi.
Norme richiamate
norma richiamata nei motivi di ricorso in tema di commisurazione della pena, ma non ritenuta idonea a superare i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione
prevede che contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione sia ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estendere il controllo di legittimità a motivi estranei a tali ipotesi.
- Le censure relative alla valutazione della pena, ove non si traducano in una deduzione di illegalità della pena stessa, non sono deducibili con ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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