Cassazione Penale, Ordinanza n. 15616/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo l'inosservanza della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure si risolvevano in doglianze di merito, volte a sollecitare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, e che comunque il giudice di merito aveva correttamente apprezzato i singoli elementi e il loro reciproco collegamento.
Norme richiamate
La regola di valutazione della prova indiziaria è rispettata quando il giudice apprezza la consistenza dei singoli elementi e li pone in connessione tra loro; non è consentito in cassazione trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La corretta applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. richiede che il giudice valuti gli indizi singolarmente e nel loro complesso, verificandone la reciproca connessione e la capacità dimostrativa.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in doglianze di merito e risulta comunque manifestamente infondato, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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