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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17823 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - Terreni lottizzati edificabili - Acquisto per donazione o per successione "mortis causa" - Plusvalenze tassabili - Valore normale da assumere come prezzo di acquisto - Determinazione - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta nel 2000, di terreni edificabili ricevuti per donazione dopo l'inizio della lottizzazione dovesse essere calcolata applicando il criterio generale dell'art. 82, comma 2, prima parte, del TUIR previgente. In particolare, contestava la determinazione del costo fiscale dei terreni sulla base del loro valore normale alla data di inizio della lottizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale e legittimo l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione della plusvalenza. Per i terreni acquisiti gratuitamente mediante donazione, il costo da utilizzare per calcolare la plusvalenza deve essere determinato in base al valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, delle opere o della costruzione, e non in base al valore storico o a quello della donazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 81, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, formulazione ratione temporis)

    le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita

    La norma qualifica come redditi diversi tassabili le plusvalenze derivanti dalla lottizzazione di terreni o dalla realizzazione di opere che li rendano edificabili, seguite dalla vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

  • Art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, formulazione ratione temporis; oggi art. 68)

    Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione.

    Per i beni ricevuti gratuitamente, inclusi quelli ricevuti per donazione, la norma introduce un criterio autonomo di determinazione del costo fiscale: il valore iniziale è il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, delle opere o della costruzione. Tale criterio prevale sul criterio generale basato sul costo storico o di acquisto.

  • Art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986

    È indicato dalla Corte come disposizione attualmente corrispondente all'art. 82 del TUIR previgente, senza che la decisione applichi direttamente la numerazione successiva alla riforma del 2003.

Massime di principio

  • Quando un terreno edificabile o lottizzato è stato ricevuto gratuitamente, ad esempio per donazione o successione, il costo fiscale da contrapporre al prezzo di vendita non coincide necessariamente con il valore storico del precedente proprietario o con il valore dichiarato nell'atto di trasferimento gratuito.
  • Per le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni lottizzati, il valore iniziale dei beni acquisiti gratuitamente va normalmente individuato con riferimento al valore normale alla data di inizio della lottizzazione, delle opere di urbanizzazione o della costruzione, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
  • La data della donazione successiva all'inizio della lottizzazione non sposta il momento di riferimento per la determinazione del valore normale: rileva la data di avvio dell'attività che ha generato l'incremento di valore fiscalmente rilevante.
  • La disciplina speciale per i beni acquisiti gratuitamente prevale sul criterio generale di calcolo della plusvalenza e mira a collegare la base imponibile al valore economico formatosi in prossimità dell'origine dell'operazione speculativa.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la data di inizio della lottizzazione o delle opere, la modalità gratuita di acquisizione, il valore normale del terreno a quella data e la normativa vigente nel periodo della vendita.

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