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Sentenza

Sentenza n. 5930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02394/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva disposto l’esclusione del raggruppamento Etruria dalla gara e l’aggiudicazione del servizio a Rinnovapa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura di gara per la gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure relative alle infrazioni accertate dalla polizia municipale. Il TAR aveva ritenuto non conforme l’offerta del raggruppamento Etruria, nella parte in cui prevedeva smartphone dotati di SIM e operanti su rete pubblica, invece del sistema di comunicazione via radio delle pattuglie senza ponte radio richiesto dal disciplinare, qualificando tale difformità come aliud pro alio. Etruria ha appellato deducendo: erronea applicazione del principio di equivalenza; errata interpretazione della lex specialis, che non avrebbe imposto apparati radio tradizionali, una specifica banda di frequenza o il divieto di utilizzare infrastrutture di telecomunicazione esistenti; insufficienza della motivazione fondata sul richiamo al d.lgs. n. 259/2003; sconfinamento del giudice nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Rinnovapa ha proposto appello incidentale contestando i punteggi attribuiti a Etruria per i criteri B ed E dell’offerta tecnica, deducendo illogicità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis. Ha inoltre riproposto la censura sull’attribuzione di 15 punti su 20 per il criterio A, relativo ai sistemi di rilevamento, alle comunicazioni radio e al box mobile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo dell’appello principale, ritenendolo logicamente pregiudiziale, e ha riformato la sentenza del TAR. Ha affermato che l’esclusione per aliud pro alio è ammissibile soltanto quando la lex specialis individui con assoluta certezza caratteristiche minime ed essenziali della prestazione, perché espressamente definite tali oppure descritte in modo inequivoco. Nel caso concreto, il disciplinare non imponeva apparati radio tradizionali, non specificava la banda di frequenza e non vietava l’utilizzo di infrastrutture di telecomunicazione esistenti. Inoltre, le clausole relative all’oggetto essenziale della fornitura — servizio di gestione del ciclo sanzionatorio e dispositivi portatili per l’accertamento delle infrazioni — non risultavano violate dall’offerta di smartphone e radioline. La difformità contestata, pertanto, non integrava un aliud pro alio e non giustificava l’esclusione. Gli altri motivi dell’appello principale sono stati assorbiti. L’appello incidentale di Rinnovapa è stato rigettato: per il criterio B, il punteggio riguardava una pluralità di profili del progetto tecnico e non il solo software; per il criterio E, la parità quantitativa delle figure professionali non imponeva l’identità del punteggio, potendo la stazione appaltante valutare competenze ed esperienze differenti. È stato rigettato anche il motivo riproposto relativo ai 15 punti attribuiti a Etruria per il criterio A: l’offerta menzionava il box mobile, prevedeva l’adeguamento alle caratteristiche del capitolato e il criterio comprendeva molteplici elementi, sicché il punteggio risultava ragionevole e comunque l’eventuale riduzione non avrebbe modificato la graduatoria. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato quindi rigettato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 17.1.A e art. 17.2 del disciplinare di gara

    Un sistema per la comunicazione via radio delle pattuglie, circa 12 apparati mobili e 3 fissi (senza ponte radio), un box mobile per la polizia municipale per attività di presidio presso rilevatori in strade prive di decreto prefettizio

    La clausola non individuava in modo inequivoco caratteristiche minime tali da imporre apparati radio tradizionali o da vietare smartphone operanti su rete pubblica; il criterio A riguardava inoltre una pluralità di elementi.

  • art. 3 del disciplinare di gara e art. 1 del capitolato

    Individuano l’oggetto essenziale della procedura, costituito dal servizio di gestione del ciclo sanzionatorio e dalla fornitura di dispositivi portatili per l’accertamento delle infrazioni; rispetto a tali prestazioni essenziali l’offerta non risultava difforme.

  • d.lgs. n. 259/2003

    Il richiamo alla disciplina delle comunicazioni elettroniche era utilizzato per distinguere, nella sentenza di primo grado, la comunicazione cellulare da quella radio; il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva, invece, l’ambiguità della lex specialis e l’assenza di una prescrizione minima inequivoca.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza; la censura è rimasta assorbita per effetto dell’accoglimento del motivo relativo all’interpretazione della lex specialis.

Massime di principio

  • L’esclusione per aliud pro alio può essere disposta anche senza un’espressa previsione della sanzione espulsiva soltanto quando la lex specialis prescriva con assoluta certezza caratteristiche minime ed essenziali della prestazione, mediante una definizione espressa o una descrizione inequivoca della loro essenzialità.
  • Quando la lex specialis presenti un margine di ambiguità circa le caratteristiche richieste, deve essere preferita l’interpretazione maggiormente rispettosa del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale.
  • La difformità dell’offerta rispetto a un criterio di valutazione dell’offerta tecnica non comporta automaticamente l’esclusione dell’offerta complessiva, soprattutto quando la prestazione difforme abbia carattere marginale o accessorio e non incida sulle caratteristiche essenziali dell’oggetto contrattuale.
  • Quando un criterio di valutazione dell’offerta tecnica comprende una pluralità di elementi, il punteggio può essere determinato da una valutazione complessiva e non deve necessariamente riflettere il risultato relativo a un singolo componente della proposta.
  • A fronte di offerte quantitativamente equivalenti quanto alle risorse professionali indicate, la stazione appaltante può attribuire punteggi differenti se la lex specialis richiama anche competenze ed esperienze, poiché la valutazione non è vincolata al solo dato numerico.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenzaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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