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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35087/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che, in una procedura fallimentare, il giudice delegato aveva negato a una banca la partecipazione al riparto del ricavato della vendita di terreni gravati da ipoteca, ritenendo necessario che la banca proponesse domanda di ammissione al passivo, poiché la società fallita aveva ricevuto quei beni a seguito di una scissione ed era obbligata in via solidale, ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., per i debiti della società scissa. Il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l. fall., aveva confermato questa impostazione, affermando che la banca, per far valere i propri diritti, doveva agire come creditore concorsuale della fallita e non come semplice titolare di ipoteca su bene altrui. Con il ricorso per cassazione, la banca ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, perché il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto incompatibili la posizione di terzo proprietario del bene ipotecato e quella di obbligato solidale per il debito della scissa, senza spiegare tale pretesa incompatibilità; 2) violazione delle norme fallimentari sul riconoscimento del privilegio ipotecario, sostenendo che la società beneficiaria, pur rispondendo solidalmente dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio netto assegnato, resta pur sempre terzo proprietario del bene ipotecato, sicché il creditore avrebbe potuto scegliere se insinuarsi al passivo per far valere il credito verso la fallita oppure limitarsi a intervenire nel fallimento per partecipare al riparto del ricavato della vendita del solo bene ipotecato, senza necessità di domanda di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi congiuntamente, ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato la causa al Tribunale di Trani in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, in caso di scissione, la società beneficiaria che riceva un immobile ipotecato può trovarsi in una duplice posizione: da un lato è obbligata solidalmente, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, per i debiti della società scissa; dall'altro, come terzo acquirente del bene ipotecato, subisce l'azione esecutiva sul bene, ma non è personalmente obbligata oltre i limiti della garanzia reale. Ne consegue che il creditore ipotecario può scegliere tra il far valere il credito verso la società beneficiaria, con insinuazione al passivo entro il limite del patrimonio netto assegnato, oppure il far valere soltanto l'ipoteca sul bene e intervenire nel fallimento per partecipare al riparto del ricavato della vendita del bene stesso. Il tribunale, avendo imposto in ogni caso la previa insinuazione al passivo, non si è attenuto a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    indicato come base del reclamo contro il decreto del giudice delegato

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    prevede la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti della scissa nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato per la censura di violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 52 l. fall.

    richiamato in relazione all'insinuazione al passivo e al concorso fallimentare

  • artt. 92-101 l. fall.

    richiamati come disciplina della verifica del passivo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione secondo diritto

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    la prova del limite di responsabilità della beneficiaria grava su quest'ultima, quale fatto impeditivo dell'obbligazione solidale

  • art. 2808, comma 1, c.c.

    l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene vincolato anche nei confronti del terzo proprietario

  • artt. 602 c.p.c. ss.

    disciplinano l'esecuzione contro il terzo proprietario del bene ipotecato

  • art. 55, comma 3, l. fall.

    richiamato per la partecipazione al concorso nell'ipotesi di insinuazione al passivo

  • art. 61, comma 1, l. fall.

    menzionato in deroga, quanto al limite quantitativo dell'insinuazione derivante dalla scissione

  • artt. 54, commi 1 e 3, l. fall.

    richiamati per la prelazione sul ricavato del bene ipotecato

  • art. 111, n. 2, l. fall.

    richiamato per la collocazione del credito con prelazione nel riparto

  • d.lgs. n. 5/2006

    menzionato come intervento riformatore della disciplina fallimentare

  • d.lgs. n. 169/2007

    menzionato come intervento riformatore della disciplina fallimentare

Massime di principio

  • Nella scissione societaria, la società beneficiaria che riceve beni della scissa risponde dei debiti non soddisfatti della scissa in via solidale, ma solo entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato; tale limite costituisce fatto impeditivo della responsabilità e deve essere provato dalla società beneficiaria o, se fallita, dal curatore.
  • Il creditore ipotecario su un bene assegnato alla società beneficiaria può agire alternativamente: o come creditore del debito garantito, insinuandosi al passivo della procedura della beneficiaria entro il limite della responsabilità ex lege, oppure come titolare di garanzia reale sul solo bene, intervenendo nel fallimento per partecipare al riparto del ricavato della liquidazione del bene ipotecato.
  • Il titolare di ipoteca su bene compreso nel fallimento non deve necessariamente insinuarsi al passivo quando intenda far valere esclusivamente la garanzia reale sul bene; in tal caso è sufficiente l'intervento nel procedimento fallimentare ai fini della distribuzione del ricavato della vendita del bene vincolato.
  • Non è corretto imporre al creditore ipotecario la previa ammissione al passivo quando egli agisca soltanto sul bene gravato da ipoteca, poiché la posizione di creditore concorsuale e quella di titolare di garanzia reale sul bene possono operare su piani diversi e non sono necessariamente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriEspropriazione forzataImpugnazioniInadempimentoPegno e ipoteca
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioEsecuzioniProcesso civileObbligazioniDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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