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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07899/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 23 gennaio 2024, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sull'attendibilità della persona offesa e di un collaboratore di giustizia indicato come fonte dichiarativa. Sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio fossero erronee. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico, perché riproponeva doglianze già formulate in appello, ed era inoltre costruito esclusivamente in fatto, mirando a una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. La decisione di merito era sorretta da motivazione esaustiva e da plurimi elementi dimostrativi della responsabilità per estorsione, con valutazione logica e coerente delle dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore, corroborate da ulteriori riscontri e prive di indici di un loro interesse accusatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la censura non colpisse specificamente la motivazione di appello e si traducesse in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. La sentenza di merito, che aveva affermato la responsabilità per estorsione, è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della prova e dell'attendibilità delle fonti dichiarative; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova lettura degli elementi probatori o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali valutazioni appartengono al giudice di merito.
  • La motivazione di appello che recepisca quella di primo grado, in presenza di doppia conforme, è sindacabile in cassazione solo se presenti vizi logici o giuridici specifici, non già mediante contestazioni meramente fattuali.
  • Le dichiarazioni della persona offesa e di un collaboratore di giustizia possono fondare la responsabilità penale quando siano valutate in modo logico e trovino riscontro in ulteriori elementi probatori, senza emergere indici di un interesse all'accusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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