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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9926/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito), contestando: a) la sussistenza dell'obbligo di comunicare il sopravvenuto stato detentivo, dato che non sarebbe esistito uno specifico obbligo in tal senso e il modulo sottoscritto sarebbe di difficile comprensione; b) la motivazione relativa al mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con una sanzione diversa (pecuniaria o altra misura sostitutiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa comunicazione della sottoposizione a misura cautelare/detentiva rientri nella fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 così come convertito, quando la condotta si prolunga oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 13, comma 1-bis. Ha richiamato precedenti di legittimità che affermano la rilevanza penale dell'omissione e che l'errore o l'ignoranza della legge penale non escludono necessariamente il dolo in queste fattispecie. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla sostituzione della pena, richiamando la valutazione prognostica ai sensi dell'art. 133 c.p. e confermando la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito)

    L'omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza integra il reato previsto dall'art. 7 quando la condotta si protragga oltre il termine previsto (anche in relazione ai requisiti aggiunti in sede di conversione).

  • legge 28 marzo 2019, n. 26 (conversione del d.l. n. 4/2019)

    La conversione ha introdotto modifiche che rendono rilevanti ai fini penali ulteriori requisiti e periodi temporali (in particolare con riferimento all'operatività del termine di sei mesi).

  • art. 13, comma 1-bis d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Stabilisce il periodo di erogazione del beneficio e il termine di sei mesi entro il quale l'adempimento integrativo può non essere richiesto; la Corte ritiene penalmente rilevante l'omissione se la condotta si prolunga oltre tale termine.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato in riferimento al dolo: l'errore sulla legge penale (ignoranza o errore sulla sussistenza del diritto al beneficio) non esclude necessariamente il dolo nelle fattispecie di false dichiarazioni o omissioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la scelta della pena e per la valutazione della sostituibilità della pena detentiva; la Corte sottolinea che la mancata sostituzione è fondata su una prognosi negativa ai sensi di questa norma.

  • art. 2, comma 1, lett. c)-bis d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (richiamato in giurisprudenza)

    Richiamato nella giurisprudenza citata quale riferimento ai delitti che possono incidere sulla sussistenza del beneficio; conferma l'ambito oggettivo delle informazioni rilevanti.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di fatti rilevanti per la concessione o il mantenimento del reddito di cittadinanza (es. stato detentivo o misure cautelari) può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 quando la condotta si protragga oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento.
  • L'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto al beneficio non esclude automaticamente il dolo: l'errore sulla legge penale può non essere considerato inevitabile e pertanto non esclude la responsabilità penale.
  • La difficoltà di comprensione di un modulo o la contestazione formale dell'obbligo non sono di per sé idonee a esonerare dalla responsabilità; la difesa dovrebbe dimostrare l'assenza oggettiva dell'obbligo, l'impossibilità di adempiere o l'avvenuta tempestiva comunicazione.
  • La sostituzione della pena detentiva con una sanzione diversa non è automatica: richiede una valutazione prognostica ai sensi dell'art. 133 c.p. e la concreta considerazione delle circostanze del caso.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente ogni comunicazione fatta all'amministrazione, conservare ricevute/PEC/trasmissioni e, se si contesta l'obbligo, produrre prove che dimostrino la mancanza di dovere di comunicazione o l'ignoranza inevitabile.
  • La giurisprudenza consolidata tende a ritenere rilevanti penalmente omissioni che incidono sul diritto al beneficio, perciò le difese basate solo su incomprensioni formali hanno scarse probabilità di successo senza elementi probatori concreti.

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