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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18503/2020 del 04/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera assembleare del 22 ottobre 2009 (relativa al consuntivo 1/6/2008-31/5/2009) per presunte irregolarità: inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. (notifica intempestiva rispetto alla prima convocazione), violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale per mancata trasmissione dei documenti contabili/rendiconti nei termini, contestazione del criterio di ripartizione delle spese dell'ascensore (art. 6 regolamento in deroga a art. 1124 c.c.) e addebito di spese personali al singolo condomino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: 1) l'eventuale inosservanza del termine di convocazione riferito alla prima convocazione è stata sanata dalla effettiva partecipazione e attiva presa di parte dei ricorrenti all'assemblea di seconda convocazione (quindi mancanza di pregiudizio e acquiescenza); 2) l'art. 13 del regolamento è stato interpretato come distinguente la "trasmissione" (per preventivi e rendiconti) dalla mera "messa a disposizione" dei documenti contabili e giustificativi, che quindi l'amministratore non era tenuto a inviare; 3) le spese personali (es. solleciti di pagamento, corrispondenza) risultavano riferibili individualmente e pertanto addebitabili al singolo condomino; 4) l'assemblea aveva approvato un criterio di riparto conforme al regolamento e l'amministratore ha potuto rettificare la prima edizione del consuntivo per recepire la deliberazione assembleare. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.300,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 66 disposizioni attuative cod. civ.

    La Corte richiama la giurisprudenza che considera il termine dilatorio riferito alla data della prima convocazione; tuttavia la mancata tempestiva comunicazione è sanata se il condomino ha partecipato attivamente all'assemblea senza eccepire l'irregolarità, presupponendo che abbia avuto comunque conoscenza della riunione

  • art. 13 del regolamento condominiale

    "trasmissione, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, ad ogni condomino di copia dei preventivi e dei rendiconti, ma non anche dei documenti contabili e giustificativi di cassa che, invece, devono solo essere tenuti, per lo stesso periodo di tempo, a disposizione dei richiedenti."

    La Corte interpreta la norma nella sua distinzione testuale: preventivi e rendiconti devono essere trasmessi, mentre i documenti giustificativi devono solo essere messi a disposizione per la consultazione; quindi la mancata trasmissione dei giustificativi non determina automaticamente l'annullabilità della delibera se l'interessato ha potuto visionarli

  • art. 1137 cod. civ.

    Richiamato in tema di invalidità delle delibere assembleari: la violazione delle disposizioni che pregiudicano l'effettiva partecipazione può portare all'annullabilità, ma l'interesse del condomino deve essere concreto e non meramente formale

  • art. 1135 cod. civ.

    Richiamato in relazione alle attribuzioni dell'assemblea nella materia condominiale; la Corte non ha ravvisato violazione nelle decisioni impugnate

  • art. 1123 cod. civ.

    Utilizzato per giustificare l'addebito di spese individuali: le spese sostenute per fini esclusivamente individuali possono essere poste a carico del singolo condomino quando sia accertata la loro natura personale

  • art. 1124 cod. civ.

    Riferito rispetto al criterio generale di riparto delle spese per servizi condominiali (ascensore); la Corte ha ritenuto che l'assemblea possa adottare criteri derogatori purché conformi al regolamento e approvati

  • artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.

    Richiamati in relazione all'interpretazione delle clausole regolamentari e dei criteri di riparto; la Corte ha valutato l'interpretazione data dal regolamento e dall'assemblea ritenendola coerente

  • art. 1138 cod. civ.

    Richiamato come norma collegata alle deliberazioni e alle maggioranze assembleari; non è stata ravvisata violazione nelle modalità di formazione della delibera

  • L. 11 dicembre 2012, n. 220

    Richiamata in relazione alla riforma della disciplina condominiale: la Corte osserva la giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma, confermando l'orientamento sulla natura recettizia dell'avviso di convocazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Citato solo per dare atto dei presupposti per il pagamento delle somme dovute; la sentenza dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento previsto dalla norma

Massime di principio

  • Il termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. va calcolato rispetto alla data fissata per la prima convocazione, ma l'effettiva partecipazione e l'assenza di eccezioni in assemblea sanano il vizio per mancata o intempestiva comunicazione
  • Le clausole regolamentari devono essere interpretate secondo il loro testo: se il regolamento distingue tra "trasmissione" e "messa a disposizione" dei documenti, l'amministratore non è obbligato a inviare tutto per posta o altro mezzo quando è prevista solo la consultazione in sede
  • Per far valere la nullità o annullabilità di una delibera occorre dimostrare non solo la mera irregolarità formale, ma anche il pregiudizio concreto o la lesione dell'interesse qualificato del condomino; altrimenti la delibera è convalidata dalla partecipazione senza riserve
  • Le spese sostenute per iniziative o richieste chiaramente personali possono essere addebitate esclusivamente al condomino interessato se è possibile verificarne la riferibilità individuale
  • L'assemblea può adottare criteri di riparto diversi da quelli eventualmente indicati in una prima edizione del consuntivo; l'amministratore può quindi rettificare le determinazioni contabili per recepire quanto approvato dall'assemblea
  • Per preservare il diritto di impugnazione è fondamentale sollevare immediatamente in assemblea e verbalizzare le eccezioni relative a convocazione, ordine del giorno o accesso ai documenti; il silenzio in assemblea indebolisce poi le possibilità di successo in giudizio

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