Cassazione Civile, Sentenza n. 18503/2020 del 04/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del 22 ottobre 2009 (relativa al consuntivo 1/6/2008-31/5/2009) per presunte irregolarità: inosservanza del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. (notifica intempestiva rispetto alla prima convocazione), violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale per mancata trasmissione dei documenti contabili/rendiconti nei termini, contestazione del criterio di ripartizione delle spese dell'ascensore (art. 6 regolamento in deroga a art. 1124 c.c.) e addebito di spese personali al singolo condomino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure: 1) l'eventuale inosservanza del termine di convocazione riferito alla prima convocazione è stata sanata dalla effettiva partecipazione e attiva presa di parte dei ricorrenti all'assemblea di seconda convocazione (quindi mancanza di pregiudizio e acquiescenza); 2) l'art. 13 del regolamento è stato interpretato come distinguente la "trasmissione" (per preventivi e rendiconti) dalla mera "messa a disposizione" dei documenti contabili e giustificativi, che quindi l'amministratore non era tenuto a inviare; 3) le spese personali (es. solleciti di pagamento, corrispondenza) risultavano riferibili individualmente e pertanto addebitabili al singolo condomino; 4) l'assemblea aveva approvato un criterio di riparto conforme al regolamento e l'amministratore ha potuto rettificare la prima edizione del consuntivo per recepire la deliberazione assembleare. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 5.300,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge).
Norme richiamate
art. 66 disposizioni attuative cod. civ.
La Corte richiama la giurisprudenza che considera il termine dilatorio riferito alla data della prima convocazione; tuttavia la mancata tempestiva comunicazione è sanata se il condomino ha partecipato attivamente all'assemblea senza eccepire l'irregolarità, presupponendo che abbia avuto comunque conoscenza della riunione
art. 13 del regolamento condominiale
"trasmissione, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, ad ogni condomino di copia dei preventivi e dei rendiconti, ma non anche dei documenti contabili e giustificativi di cassa che, invece, devono solo essere tenuti, per lo stesso periodo di tempo, a disposizione dei richiedenti."
La Corte interpreta la norma nella sua distinzione testuale: preventivi e rendiconti devono essere trasmessi, mentre i documenti giustificativi devono solo essere messi a disposizione per la consultazione; quindi la mancata trasmissione dei giustificativi non determina automaticamente l'annullabilità della delibera se l'interessato ha potuto visionarli
Richiamato in tema di invalidità delle delibere assembleari: la violazione delle disposizioni che pregiudicano l'effettiva partecipazione può portare all'annullabilità, ma l'interesse del condomino deve essere concreto e non meramente formale
Richiamato in relazione alle attribuzioni dell'assemblea nella materia condominiale; la Corte non ha ravvisato violazione nelle decisioni impugnate
Utilizzato per giustificare l'addebito di spese individuali: le spese sostenute per fini esclusivamente individuali possono essere poste a carico del singolo condomino quando sia accertata la loro natura personale
Riferito rispetto al criterio generale di riparto delle spese per servizi condominiali (ascensore); la Corte ha ritenuto che l'assemblea possa adottare criteri derogatori purché conformi al regolamento e approvati
artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.
Richiamati in relazione all'interpretazione delle clausole regolamentari e dei criteri di riparto; la Corte ha valutato l'interpretazione data dal regolamento e dall'assemblea ritenendola coerente
Richiamato come norma collegata alle deliberazioni e alle maggioranze assembleari; non è stata ravvisata violazione nelle modalità di formazione della delibera
Richiamata in relazione alla riforma della disciplina condominiale: la Corte osserva la giurisprudenza antecedente e successiva alla riforma, confermando l'orientamento sulla natura recettizia dell'avviso di convocazione
Citato solo per dare atto dei presupposti per il pagamento delle somme dovute; la sentenza dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento previsto dalla norma
Massime di principio
- Il termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. va calcolato rispetto alla data fissata per la prima convocazione, ma l'effettiva partecipazione e l'assenza di eccezioni in assemblea sanano il vizio per mancata o intempestiva comunicazione
- Le clausole regolamentari devono essere interpretate secondo il loro testo: se il regolamento distingue tra "trasmissione" e "messa a disposizione" dei documenti, l'amministratore non è obbligato a inviare tutto per posta o altro mezzo quando è prevista solo la consultazione in sede
- Per far valere la nullità o annullabilità di una delibera occorre dimostrare non solo la mera irregolarità formale, ma anche il pregiudizio concreto o la lesione dell'interesse qualificato del condomino; altrimenti la delibera è convalidata dalla partecipazione senza riserve
- Le spese sostenute per iniziative o richieste chiaramente personali possono essere addebitate esclusivamente al condomino interessato se è possibile verificarne la riferibilità individuale
- L'assemblea può adottare criteri di riparto diversi da quelli eventualmente indicati in una prima edizione del consuntivo; l'amministratore può quindi rettificare le determinazioni contabili per recepire quanto approvato dall'assemblea
- Per preservare il diritto di impugnazione è fondamentale sollevare immediatamente in assemblea e verbalizzare le eccezioni relative a convocazione, ordine del giorno o accesso ai documenti; il silenzio in assemblea indebolisce poi le possibilità di successo in giudizio
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