Sentenza n. 4077/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 17.10.2022 prot. n. AGEA.AGA-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996, inviata al ricorrente a mezzo pec il 17.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 1995/1996, con intimazione di pagamento, e gli atti presupposti relativi al conteggio, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi di latte
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7624 del 7 novembre 2019, aveva ricalcolato il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 1995/1996, determinandolo in misura maggiore rispetto al precedente importo e intimandone il pagamento entro sessanta giorni. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato l'entrata in vigore dell'art. 10-bis, comma 4, del d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, sostenendo che tale disposizione aveva privato di efficacia anche le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima della legge di conversione, compresa quella oggetto del giudizio. Ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sopravvenienza normativa aveva determinato ex lege l'inefficacia del provvedimento impugnato, rendendo inutile una decisione nel merito sulla sua legittimità. Le spese di lite sono state integralmente compensate: la sopravvenienza aveva matrice normativa e non provvedimentale e non era quindi riconducibile a una successiva scelta dell'amministrazione resistente né all'esercizio di autotutela decisoria.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relativo anche alla campagna lattiera per cui è causa già notificate dall’Agea prima della entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 69/2023
La disposizione sopravvenuta ha determinato ex lege l'inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA, facendo venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione di merito.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di efficacia l'atto amministrativo impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese è giustificata quando l'improcedibilità dipende da una sopravvenienza normativa e non da un successivo provvedimento o comportamento dell'amministrazione resistente; in tal caso non è configurabile una soccombenza riconducibile all'esercizio successivo del potere amministrativo né all'autotutela decisoria.
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