Cassazione Penale, Sentenza n. 13306/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia (art. 612 c.p.) e sollevando dubbi sull'attendibilità dell'attribuzione dell'autore della telefonata minacciosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del P.M. e dichiarato il motivo infondato. Ha ritenuto che il Giudice di pace aveva motivato adeguatamente l'assoluzione: la frase telefonica "ti distruggo", pronunciata in un contesto di discussione animata e in modo estemporaneo, non era, secondo il criterio medio e alla luce delle circostanze concrete, idonea a cagionare nella persona offesa il timore di un male ingiusto. Inoltre il giudice di merito ha evidenziato dubbi sulla certa identificazione dell'autrice della telefonata. La decisione è stata giudicata conforme ai criteri di logicità, completezza e al principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». Di conseguenza il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Il reato di minaccia è un reato di pericolo la cui configurabilità richiede che la condotta limiti la libertà psichica della vittima mediante la prospettazione del pericolo di un male ingiusto; tale valutazione va compiuta con criterio medio e tenendo conto del contesto e del tenore delle espressioni.
D.L.vo n. 274/2000, art. 36
Consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace nelle ipotesi previste, consentendo al P.M. di proporre ricorso anche quando la sentenza non è appellabile; nel caso non opera la limitazione dei motivi prevista dall'art. 39-bis.
D.L.vo n. 274/2000, art. 39-bis
Regola le limitazioni dei motivi di impugnazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace; nel caso concreto la Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza non appellabile, non vige la limitazione ai soli motivi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p.p. (lette re a,b,c)
Prevede le ipotesi di motivi di ricorso in grado d'appello; la Corte ha spiegato che tali limitazioni non sono applicabili al ricorso per cassazione ex art. 36 D.L.vo 274/2000 per sentenze del giudice di pace non appellabili.
Principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (standard probatorio penale)
Per la condanna è necessario che il giudice escluda ipotesi alternative ragionevoli; se permangono dubbi razionali (es. sull'identità dell'autore o sull'idoneità minatoria della condotta), l'assoluzione è giustificata.
Massime di principio
- La valutazione della minaccia deve essere effettuata con criterio medio, considerando il tenore delle parole e il contesto concreto in cui sono state pronunciate.
- Espressioni brevi, estemporanee o dettate dalla foga del momento (es. "ti distruggo") possono non integrare il reato di minaccia se, contestualizzate, risultano inequivocabilmente prive di efficacia intimidatoria.
- La reazione o il comportamento successivo della presunta persona offesa (per esempio la continuazione delle normali attività lavorative) può essere valutato come indice della mancanza di turbamento o timore effettivo.
- Per una condanna è indispensabile l'esclusione di ipotesi alternative ragionevoli: dubbi sulla identificazione dell'autore della minaccia possono giustificare l'assoluzione.
- In caso di minacce telefoniche è necessario esaminare anche elementi oggettivi aggiuntivi (tono, modalità, premesse, ripetizione, minacce specifiche o concrete) per ritenere integrato il reato.
- Il giudice di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito; una motivazione coerente e aderente ai fatti rende la decisione difficilmente censurabile in Cassazione.
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