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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22335/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (componenti associazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, tramite decreto ingiuntivo, di differenze retributive maturate da un lavoratore che aveva prestato la propria attività come artiere ippico in favore di un'associazione non riconosciuta, in due distinti periodi, agendo i due resistenti in nome e per conto del circolo ippico. In primo grado è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai resistenti; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l'associazione sia assimilabile a una fideiussione e che, pertanto, si applichi l'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza semestrale. Il ricorrente ha proposto due motivi: il primo per violazione degli artt. 38 e 1957 c.c., sostenendo che il termine semestrale di decadenza non sarebbe applicabile alla responsabilità ex art. 38 c.c.; il secondo per violazione delle stesse norme e per asserita illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 1957 c.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 2 e 18 Cost., chiedendo in subordine la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, pur non essendo debito proprio dell'associato, è una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e del relativo termine di decadenza di sei mesi. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale, escludendo la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e ritenendo non pertinenti gli ulteriori parametri evocati. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta deriva dall'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'ente ed è posta a tutela dei terzi; non coincide con una mera titolarità della rappresentanza.

  • art. 1957 c.c.

    Si applica alla responsabilità ex art. 38 c.c. in quanto garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione; opera il termine di decadenza semestrale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo non comparabili le situazioni evocate.

  • art. 24 Cost.

    La previsione del termine semestrale non lede il diritto di azione, non essendo il termine meramente apparente.

  • art. 36 Cost.

    Ritenuto non pertinente, poiché la questione non riguarda il diritto a una retribuzione adeguata.

  • art. 2 Cost.

    Ritenuto non pertinente rispetto alla modalità di azionamento della responsabilità dell'agente per conto dell'associazione.

  • art. 18 Cost.

    Ritenuto non pertinente, poiché non è in discussione la libertà di associazione.

Massime di principio

  • La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta è una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione e, come tale, soggetta all'art. 1957 c.c.
  • Il creditore che intenda far valere tale responsabilità deve rispettare il termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., decorso il quale il diritto si estingue.
  • Ai fini dell'art. 38 c.c. non basta la prova della carica rivestita nell'ente: occorre provare la concreta attività negoziale svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.
  • La disciplina dell'art. 38 c.c. tutela i terzi che hanno contrattato con l'associazione non riconosciuta, consentendo loro di fare affidamento anche sulla responsabilità di chi ha agito per l'ente.
  • Le censure di illegittimità costituzionale contro l'applicazione dell'art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c. sono infondate quando il termine decadenziale non sia meramente apparente e la questione non incida sui diritti costituzionali evocati in modo diretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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