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Sentenza

Sentenza n. 1309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202308543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione della determinazione comunale di quantificazione di oblazione e oneri concessori dovuti per il condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva presentato domanda di condono per il cambio di destinazione d’uso da magazzino a negozio e per la realizzazione di soppalchi, indicando una superficie complessiva di 129 mq. Successivamente aveva rettificato l’istanza, sostenendo che l’ampliamento riguardasse soltanto i soppalchi, per 34,40 mq., e che il locale avesse già destinazione commerciale almeno dal 1939, sicché non sarebbero stati dovuti gli importi relativi al mutamento di destinazione d’uso. Roma Capitale aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria e determinato in complessivi euro 13.552,97 le somme dovute per oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria. Il ricorrente aveva dedotto in primo grado e riproposto in appello la violazione degli artt. 2, 6 e 7 della l.r. Lazio n. 12/2004 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Con il primo motivo d’appello ha sostenuto che il TAR avrebbe dovuto attribuire rilievo alla sentenza penale di assoluzione relativa ai soppalchi e limitare la quantificazione agli stessi, escludendo il cambio di destinazione d’uso. Con il secondo motivo ha contestato la mancata considerazione della rettifica dell’istanza e ha sostenuto che l’attività tipografica esercitata nel locale dal 1942 e la documentazione catastale dimostrassero la preesistenza della destinazione commerciale; ha inoltre invocato l’omogeneità funzionale delle categorie catastali C1 e C2 e un ordine di servizio comunale sulle destinazioni d’uso anteriori al 1° settembre 1967.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via assorbente, ha ritenuto non assolto dal proprietario l’onere di provare la legittima preesistenza, anteriormente al 1967, della destinazione commerciale. La scheda catastale di primo impianto del 1939 indicava infatti l’originaria destinazione a magazzino, confermata dai successivi accatastamenti fino al 2005, quando compariva per la prima volta la destinazione commerciale. La documentazione relativa alla stampa di un libro nel 1942 era stata ritenuta idonea, al più, a dimostrare lo svolgimento di un’attività artigianale, non la legittima destinazione edilizia commerciale. Il Collegio ha escluso inoltre l’efficacia di giudicato della sentenza penale, poiché diversi erano gli oggetti dei due accertamenti: il giudizio penale riguardava la realizzazione dei soppalchi e altri profili dell’intervento, mentre il giudizio amministrativo riguardava anche il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a negozio. È stata respinta anche la tesi dell’omogeneità tra le categorie C1 e C2: il passaggio da magazzino a esercizio commerciale riguarda categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione edilizia incidente sul carico urbanistico ed è soggetto a regime concessorio oneroso anche se non accompagnato da opere. Il Comune aveva tenuto conto della parziale rettifica dell’istanza, ma aveva legittimamente mantenuto gli importi relativi al mutamento di destinazione d’uso, non essendo stata provata la destinazione commerciale ante 1967. È stata infine esclusa la carenza di motivazione, poiché la determinazione di oblazione e oneri concessori costituisce il risultato di un’operazione materiale applicativa di parametri legislativi e regolamentari. L’appellante è stato condannato a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 2, 6 e 7 l.r. Lazio n. 12/2004

    Le disposizioni sono state applicate per la determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori relativi agli abusi oggetto di condono.

  • d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Disciplina statale posta a base della domanda di condono e della quantificazione degli importi dovuti.

  • Delibera del Consiglio comunale di Roma n. 59/2006

    Atto attuativo utilizzato per la determinazione degli importi di oblazione e oneri concessori, in relazione alla data di ultimazione delle opere indicata nella domanda.

Massime di principio

  • Il richiedente il condono edilizio che contesti la quantificazione di oblazione e oneri concessori deve provare la legittima preesistenza della diversa destinazione d’uso che intende far valere; in mancanza, l’amministrazione può computare gli importi relativi al mutamento di destinazione indicato nella domanda.
  • Il mutamento di destinazione d’uso da magazzino a esercizio commerciale riguarda categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, incide sul carico urbanistico ed è soggetto a regime concessorio oneroso anche quando non siano eseguite opere edilizie.
  • Una sentenza penale relativa alla legittimità della realizzazione di soppalchi non forma giudicato nel giudizio amministrativo sulla quantificazione degli oneri di condono quando i due giudizi abbiano oggetti fattuali e giuridici diversi, comprendendo quello amministrativo anche il mutamento di destinazione d’uso.
  • Gli atti di determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori per il condono edilizio non richiedono una motivazione particolare quando si limitano ad applicare parametri legislativi o regolamentari a fatti già accertati.
  • La facoltà di modificare o rinunciare alla domanda di condono fino alla decisione definitiva dell’amministrazione non esonera il richiedente dall’onere di provare i presupposti sostanziali della diversa qualificazione dell’abuso e non impedisce all’amministrazione di determinare gli importi sulla base degli abusi non comprovati come insussistenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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