Parere n. 94/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data -OMISSIS-, notificato il 13 agosto 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale, notificato il 13 agosto 2020, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana per la presenza, nel nucleo familiare, di soggetti gravati da pregiudizi penali. Ha dedotto l’illegittimità del diniego per carenza dei presupposti di legge e dei motivi ostativi. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero dell’interno ha riaperto l’istruttoria sulla domanda e, all’esito del riesame, ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all’interessata. Si è posto quindi il problema della sorte del ricorso, dovendosi stabilire se ricorressero i presupposti della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia la concessione della cittadinanza italiana. La riapertura dell’istruttoria e l’adozione del successivo decreto favorevole hanno determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato. La Sezione ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione è integralmente satisfattiva della pretesa, mentre la seconda riguarda ipotesi in cui la decisione diviene inutile o il ricorrente perda l’interesse alla pronuncia senza che vi sia piena soddisfazione della pretesa. Nel caso concreto è stata ritenuta integrata la cessazione della materia del contendere e il parere è stato reso in tal senso.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente, rendendo cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è stato proposto nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere della Sezione definisce la sorte del ricorso alla luce della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione della pretesa, mentre la seconda deriva dall’inutilità della decisione, dall’omessa impugnazione di un atto presupposto, dalla permanenza di ragioni autonome non censurate o dalla rinuncia all’interesse alla decisione.
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e adotta il provvedimento favorevole richiesto, il ricorso deve essere definito per cessazione della materia del contendere, purché la soddisfazione dell’interesse sia integrale.
Diniego di cittadinanza italiana e successivo rilascio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e contenuto del ricorso
Il Ministero aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa la presenza, nel nucleo familiare della richiedente, di soggetti gravati da pregiudizi penali. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di legge e dei motivi ostativi.
Riesame amministrativo e nuovo provvedimento
Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso. All’esito del riesame è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 3 novembre 2022 alla Prefettura competente per la notifica all’interessata.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la ricorrente abbia ottenuto integralmente il bene della vita perseguito. La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza hanno quindi determinato la piena soddisfazione dell’interesse azionato.
Il parere richiama la distinzione tra:
- sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica quando la decisione diviene sostanzialmente inutile, quando non siano stati impugnati atti presupposti o collegati, quando restino autonome ragioni non censurate oppure quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse;
- cessazione della materia del contendere, che ricorre invece quando l’attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva della pretesa fatta valere.
La Sezione ha applicato tale distinzione al caso concreto, ritenendo che il decreto di concessione della cittadinanza abbia integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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