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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22103/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia in carcere. Lamentate violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla "gravità indiziaria" (art. 273 c.p.p.), alla corretta identificazione del ricorrente come componente del gruppo di rapinatori, al travisamento degli elementi indiziari e alla mancata considerazione dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa. Critiche anche in punto di ricettazione delle targhe (mancanza di prova della consapevolezza della illecita provenienza) e sulla scelta della misura carceraria quale extrema ratio rispetto agli arresti domiciliari elettronicamente presidiati (art. 275 c.p.p.), deducendo l'apparente insufficienza della motivazione circa l'impraticabilità di misure meno afflittive e la mancata valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il Tribunale del riesame ha esaminato e argomentato compiutamente i molteplici elementi indiziari (dati digitali, geolocalizzazioni, intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese) che, in modo convergente, identificano il ricorrente come componente del gruppo che commetteva rapine usando sistematicamente targhe rubate. Il Collegio ha ritenuto logica e non contraddittoria la qualificazione giuridica dei fatti come rapina aggravata (con violenza alla persona) e ha ritenuto dimostrata la consapevolezza, nel contesto organizzato e reiterato, circa l'uso di targhe di illecita provenienza. Quanto alle esigenze cautelari, è stato valorizzato il carattere organizzato, ripetuto e spregiudicato della condotta e la personalità dell'indagato, con conseguente prognosi di concreta e attuale pericolosità di reiterazione, che giustifica la custodia in carcere come misura non sostituibile dagli arresti domiciliari anche con presidio elettronico. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Stabilisce la necessita dei "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto della cautela personale; la Corte verifica in Cassazione la congruenza e non la rinnovata valutazione delle prove, potendo annullare solo per evidente violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 c.p.p.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): la valutazione è di merito e richiede motivazione adeguata sulla sussistenza di tali esigenze

  • art. 275 c.p.p.

    Prevede la custodia in carcere come misura estrema e residuale; tuttavia può essere giustificata quando siano dimostrate l'inadeguatezza o l'inaffidabilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con presidio elettronico), in particolare se è concreta la probabilità di reiterazione

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al ricorso ex art. 309 come modalità di impugnazione del provvedimento restrittivo (contestazione dell'ordinanza del G.i.p. e del riesame)

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 - Audino e altre pronunce citate)

    Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, ecc.

    Richiamati i principi secondo cui la Cassazione, nel sindacare le misure cautelari, deve verificare l'adeguatezza della motivazione del giudice del riesame rispetto ai canoni logici e giuridici, senza rivalutare i fatti o le prove; l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione del merito probatorio: può censurare una decisione cautelare soltanto per evidente violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione
  • Elementi digitali (geolocalizzazioni, intercettazioni, dati narrativi) e la convergenza di più indizi sono idonei a fondare la gravita indiziaria se collegati logicamente tra loro
  • In contesti organizzati e reiterati, la consapevolezza dell'uso di mezzi illeciti (es. targhe rubate) può essere desunta dal modus operandi ripetuto e dalla logistica comune, senza necessità di prova diretta per ogni episodio
  • La custodia in carcere resta misura estrema ma è giustificabile quando vi siano elementi concreti e attuali di pericolo di reiterazione che rendono inaffidabile l'autocontrollo e impraticabile la colletta di misure meno afflittive, anche con presidio elettronico
  • La difesa che si limiti a prospettare una diversa interpretazione dei fatti, senza far emergere vizi formali o logici gravi della motivazione, difficilmente otterrà l'annullamento in Cassazione
  • Per contrastare la misura cautelare è utile proporre nel merito del riesame e/o in cassazione elementi concreti nuovi o profili di illogicità specifici nella motivazione, non semplici questioni di valutazione probatoria

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