Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13363/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202508168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’annotazione nel casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l’annotazione ANAC della risoluzione del contratto avente a oggetto la fornitura di 130 PC desktop. Deduceva che i prodotti offerti erano equivalenti o superiori rispetto a quelli indicati nella richiesta di offerta; che la stazione appaltante aveva chiarito soltanto in corso di gara, e dopo la presentazione dell’offerta, l’esigenza di utilizzare componenti compatibili con PC già in uso; che tali chiarimenti avrebbero modificato la lex specialis senza proroga del termine per presentare le offerte; che, in presenza di una non conformità dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto revocare l’aggiudicazione anziché stipulare il contratto e poi risolverlo; che non vi era stato un ritardo significativo nella fornitura; che sussistevano circostanze straordinarie incompatibili con la configurabilità di un grave illecito professionale e con l’utilità dell’annotazione; infine, che ANAC non aveva ottemperato alle ordinanze istruttorie e aveva prodotto documenti tardivamente. I motivi d’appello denunciavano errori di giudizio e di procedura, travisamento, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità e irragionevolezza, nonché omessa pronuncia del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che, a fronte della segnalazione di una risoluzione contrattuale per grave illecito professionale, ANAC non deve sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione definitiva della gravità dell’inadempimento, ma deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità della notizia ai fini del casellario. La risoluzione per grave inadempimento costituisce un’ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale l’utilità della notizia può essere motivata anche in forma non particolarmente articolata, salvo la presenza di evidenti elementi di straordinarietà idonei a escluderla in concreto. Nel caso esaminato, la RDO indicava specifiche tecniche vincolanti e consentiva ribassi soltanto sul prezzo; i chiarimenti sulla necessaria compatibilità con il parco macchine esistente sono stati ritenuti non innovativi, perché coerenti con la documentazione di gara. La società non aveva inoltre fornito una circostanziata prova documentale dell’idoneità dei PC offerti rispetto alle specifiche richieste. Non era quindi manifestamente infondata la valutazione della stazione appaltante circa la difformità dei prodotti e il conseguente ritardo nella fornitura. Neppure la verifica di conformità dell’offerta effettuata al momento della stipula escludeva l’inadempimento successivo, riferito alla condotta tenuta nella fase esecutiva. Le censure sulle ordinanze istruttorie e sulla tardiva produzione documentale sono state ritenute non decisive, poiché gli elementi già acquisiti erano sufficienti a confermare l’infondatezza dell’appello. L’appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna appellata costituita.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    l’utilità della notizia da annotarsi

    ANAC deve valutare l’utilità della notizia ai fini della pubblicità notiziale del casellario, senza sostituirsi al giudice o alla stazione appaltante nella definizione della controversia sull’inadempimento.

  • art. 68, comma 13, d.lgs. 50/2016

    non è possibile fare menzione di modelli o brand che avrebbero il risultato di favorire o eliminare alcune imprese/prodotti

    La disposizione è richiamata nel contesto della contestazione dell’operatore sulle specifiche tecniche; il Consiglio di Stato non ha accolto tale censura, ritenendo non manifestamente infondata la valutazione della stazione appaltante circa la vincolatività delle specifiche e la necessità di compatibilità con il parco macchine esistente.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può essere valorizzata come argomento di prova, ma nel caso concreto la questione è stata ritenuta non decisiva, essendo già sufficiente il materiale disponibile per respingere le doglianze.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019

    La risoluzione del contratto per grave illecito professionale rientra tra le fattispecie rilevanti ai fini dell’annotazione nel casellario.

  • art. 24, comma 1, Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 272 del 20 giugno 2023

    La disposizione è richiamata per individuare l’applicabilità del regolamento ANAC del 2019 ai procedimenti relativi a procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016.

Massime di principio

  • A fronte della segnalazione di una risoluzione di un contratto pubblico per grave inadempimento, ANAC non deve accertare in via definitiva la gravità o l’imputabilità dell’inadempimento, né sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente; deve verificare soltanto la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità ai fini del casellario informatico.
  • La risoluzione del contratto pubblico per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica di annotazione nel casellario ANAC; l’Autorità può quindi motivare in modo attenuato sull’utilità della notizia, salvo che emergano evidenti circostanze straordinarie idonee a escluderne ogni rilevanza per future valutazioni di affidabilità.
  • L’utilità della notizia ai fini dell’annotazione deve essere valutata ex ante e in astratto, considerando la possibile rilevanza della vicenda per le future stazioni appaltanti, mentre il controllo sulla non manifesta infondatezza impedisce la pubblicazione di informazioni palesemente estranee o prive di base fattuale.
  • I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante durante la gara non costituiscono una modifica innovativa della lex specialis quando si limitano a esplicitare il significato e la finalità di specifiche tecniche già contenute negli atti di gara; in tal caso non è necessario riaprire o prorogare il termine per la presentazione delle offerte.
  • La verifica della conformità dell’offerta compiuta prima della stipula del contratto non esclude la possibilità di contestare un successivo inadempimento nella fase esecutiva, poiché la prima riguarda la corrispondenza tra offerta e lex specialis, mentre il secondo concerne la condotta tenuta dall’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.