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Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 – Sicilia”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte; - degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788. Esiti prova preselettiva”, resi noti con l’avviso n. 21305 del 27/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti dall’accesso alle successive prove scritte e con il quale viene comunicata la soglia di sufficienza; - dell’avviso n. 22505 del 04/0672024 con il quale si comunica la possibilità di accedere alla piattaforma online per visualizzare la prova preselettiva; - dell’avviso n. 22506 del 04/06/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Sicilia, con il quale viene pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta a seguito del superamento delle prove preselettive con esclusione dei ricorrenti; - dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono ai ricorrenti il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta; - delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove suppletive se intese in senso escludente per gli odierni ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione delle parti istanti a seguito del mancato superamento della prova scritta; - del bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio degli odierni ricorrenti ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto. - dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto; - ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz. - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice; - di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alle parti istanti ed ivi compresa la banca dati dei quiz; - dell’avviso n. 62313/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva”; - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo; - dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici; - dell’avviso n. 13068/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Sicilia; - di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; - di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca; - dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per le parti ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; - di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito; - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte; - nonché della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\12\2024 per l’annullamento: - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; - delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; - ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; - di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; - di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti; - dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 47869 del 11.10.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\4\2025 per l’annullamento: - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Sicilia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con decreto n. 3257 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, nonché di ogni eventuale rettifica; - del decreto n. 3358 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva rettificato l’orario di inizio della prova orale; - dell’avviso prot. n. 9740 del 24/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 24/02/2025; - dell’avviso prot. n. 9985 del 25/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 25/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10221 del 26/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 26/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10448 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 27/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10452 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva richiesta la documentazione titoli; - delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; - di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; - di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; - delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; - delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\7\2025 per l’annullamento: - delle graduatorie di merito per la regione Sicilia, di cui al gravato decreto prot. n. 132 del 30/04/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Sicilia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; - nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; - nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistenti e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compaiono i ricorrenti in riferimento alla regione di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6\11\2025 per l’annullamento: - dell’avviso di cui al prot. n. 38907 dell’11/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati indicati i criteri di attribuzione degli incarichi e delle relative sedi ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici; - dell’avviso di cui al prot. n. 39560 del 13/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono state aggiornate le sedi disponibili ai fini delle assunzioni dei vintori del concorso per dirigenti scolastici; - del decreto di cui al prot. n. 40640 del 20/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati assunti i vincitori del concorso di cui all’oggetto e tramite cui sono state assegnate le relative sedi di servizio; - delle graduatorie rettificate dei vincitori del presente concorso, di cui al decreto prot. n. 407 del 30/07/2025, a firma dell’USR Sicilia, se intese in senso escludente; - ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; - ove occorra, dei contratti di assunzione dei vincitori, nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non sono compresi gli odierni ricorrenti; - di ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione gli odierni ricorrenti; - di tutti i provvedimenti di assunzione dei vincitori, anche dal protocollo non conosciuto, di eventuali scorrimenti e subentri, ivi compresi i decreti di approvazione, nella parte in cui non comprendono gli odierni istanti.

Giustizia amministrativa202408114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di esclusione dalle successive fasi del concorso per dirigenti scolastici, inclusi gli esiti della prova preselettiva, della prova scritta, della prova orale, le graduatorie di merito e gli atti di assunzione dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici in Sicilia. In particolare, hanno contestato gli esiti e le modalità della prova preselettiva, la soglia di sufficienza, la mancata conoscibilità della banca dati dei quiz, i quiz somministrati, gli atti di formazione e valutazione della prova, la composizione e l'attività degli organi tecnici e delle commissioni, nonché la loro esclusione dalle prove scritte e dalle successive fasi concorsuali. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche il calendario e le istruzioni della prova scritta, i relativi criteri e griglie di valutazione, gli esiti delle prove scritte e orali, le graduatorie di merito regionali, nonché gli atti di individuazione delle sedi, di approvazione dei vincitori e di assunzione. Poiché il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti della generalità dei candidati inseriti nelle graduatorie impugnate.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure dedotte. Considerato l'elevato numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. La pubblicazione dovrà avvenire sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con inserimento del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, degli atti di intervento ad opponendum e dell'ordinanza, oltre a un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi, dei controinteressati e delle modalità di consultazione del processo. Le amministrazioni dovranno mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare ai ricorrenti un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le modalità necessarie per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità compatibili con l'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali dell'amministrazione.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può prescrivere la pubblicazione integrale degli atti processuali, di un avviso riepilogativo degli elementi essenziali del giudizio e dell'elenco dei controinteressati, nonché la permanenza online della documentazione per garantire l'effettiva conoscibilità del processo.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di pubblicazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori stabiliti dal giudice possono comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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