Cassazione Penale, Ordinanza n. 23699/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'opposizione proposta contro il precedente rigetto della richiesta di revoca della confisca. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per asserita lesione dei principi di terzietà e imparzialità, perché il medesimo giudice aveva deciso sia sulla richiesta di revoca sia sull'opposizione avverso il rigetto. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato l'omessa valutazione delle allegazioni difensive relative alla revoca della confisca e l'erronea affermazione che il bene confiscato appartenesse alla ricorrente, sostenendo che il bene sarebbe stato intestato solo fittiziamente e in realtà ordinato e pagato da altro soggetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento per cui non sussiste incompatibilità del medesimo giudice che abbia emesso il provvedimento opposto a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., poiché tale opposizione non è un'impugnazione né una fase autonoma del procedimento, ma un segmento del procedimento unitario. Ha poi ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato sull'esito degli elementi probatori e sulla fittizietà dell'intestazione del bene. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto
La disposizione non si estende al giudizio di opposizione sul provvedimento del giudice dell'esecuzione, perché l'opposizione non costituisce fase distinta del processo tale da generare una preclusione per il medesimo giudice.
giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L'opposizione integra un segmento del procedimento unitario e non un'impugnazione autonoma; perciò la decisione del medesimo giudice non viola terzietà e imparzialità.
artt. 3 e 111, comma 2, Cost.
in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo
I principi costituzionali invocati non impongono l'incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento opposto quando l'opposizione avviene all'interno dello stesso procedimento unitario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, il fatto che il medesimo magistrato abbia già adottato l'atto opposto non determina, di per sé, incompatibilità o violazione dei principi di terzietà e imparzialità.
- L'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. non ha natura di impugnazione né costituisce una fase autonoma del processo, ma un segmento eventuale del procedimento unitario volto ad attuare il contraddittorio pieno.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione resa.
- In sede di legittimità non può essere censurata in modo astratto la valutazione probatoria quando il giudice di merito abbia spiegato, con motivazione coerente, perché il bene sia stato ritenuto fittiziamente intestato al ricorrente.
Come è indicizzato
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